IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 10 dicembre 2014,  n.  183,  recante,  tra  l'altro,
deleghe  al  Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il Titolo II, articoli da  26  a  40,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 148 del 2015,  recante  la  disciplina  dei  fondi  di
solidarieta'; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del
2015, il quale, al comma 1, prevede che, in  alternativa  al  modello
previsto dall'art. 26, in riferimento ai settori  dell'artigianato  e
della  somministrazione  di  lavoro  nei  quali,  in   considerazione
dell'operare  di  consolidati  sistemi  di  bilateralita'   e   delle
peculiari esigenze di tali settori,  le  organizzazioni  sindacali  e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale abbiano  adeguato  le  fonti  normative  e  istitutive  dei
rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi  interprofessionali  di
cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo  di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 10  settembre  2003  n.  276,
alle finalita' perseguite dall'art. 26, comma  1,  si  applichino  le
disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo art. 27; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visti gli Accordi interconfederali del 30  novembre  2012,  del  31
ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali,  in  attuazione
dell'art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n.  92,  le  parti
firmatarie hanno convenuto di  costituire  l'associazione  denominata
«Fondo di solidarieta' bilaterale alternativo  per  l'artigianato»  e
adeguare l'atto costitutivo alle finalita' perseguite dai commi da  4
a 13 dell'articolo innanzi citato; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  86986
del 9 gennaio 2015, emanato ai sensi dell'art.  3,  comma  16,  della
legge n. 92 del 2012; 
  Visto  l'accordo  interconfederale  del  10  dicembre  2015,   come
integrato dalla nota  di  accompagnamento  sottoscritta  in  data  11
gennaio 2016, con il quale, in attuazione dell'art.  27  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, le parti firmatarie hanno  convenuto  di
adeguare le fonti normative e istitutive del  Fondo  di  solidarieta'
bilaterale alternativo  dell'artigianato  alle  finalita'  perseguite
dall'art. 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo; 
  Viste le modifiche apportate allo Statuto del Fondo di solidarieta'
bilaterale alternativo dell'artigianato  con  atto  del  14  dicembre
2015, a rogito del Notaio Massimo Recchi in Roma, rep. 80180/11574; 
  Considerata la finalita' perseguita dai fondi di  cui  all'art.  27
del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  di  realizzare  ovvero
integrare il  sistema,  in  chiave  universalistica,  di  tutela  del
reddito  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro  e  in  caso  di  sua
cessazione; 
  Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore
dell'artigianato di adottare misure volte ad assicurare ai lavoratori
una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi  di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, in  considerazione
delle peculiari caratteristiche ed  esigenze  del  predetto  settore,
come previsto dall'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015  e
in conformita' all'accordo interconfederale del 10 dicembre 2015; 
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  avvertita   dai   soggetti
costituenti il Fondo di prevedere eventuali ulteriori prestazioni  di
sostegno al reddito,  da  definire  prioritariamente  nell'ambito  di
quelle previste dall'art. 27, commi 3 e 5,  lettera  f)  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015, con le  modalita'  di  cui  all'art.  3,
comma 3, dello Statuto; 
  Sentite nella riunione  del  19  febbraio  2016  le  organizzazioni
sindacali individuate  nelle  parti  firmatarie  del  citato  accordo
interconfederale del 10 dicembre 2015; 
  Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del
decreto legislativo n. 148 del  2015,  disposizioni  per  determinare
criteri volti a garantire la sostenibilita'  finanziaria  del  Fondo,
requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti  preposti
alla gestione, criteri e requisiti per  la  contabilita'  del  Fondo,
modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla  corretta
gestione  del  Fondo   e   di   monitoraggio   sull'andamento   delle
prestazioni,  anche  attraverso  la  determinazione  di  standard   e
parametri omogenei 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il  Fondo  di  solidarieta'  bilaterale  per  l'artigianato,  di
seguito denominato FSBA, e' gestito dagli organi esecutivi di cui  al
Titolo II, Capo II, articoli 10 e 11, e Capi III e IV dello  Statuto,
con riferimento, quindi, al  Presidente,  Vice-Presidente,  Consiglio
Direttivo e Direttore. 
  2. I membri degli organi di cui  al  comma  1  devono  possedere  i
requisiti di professionalita' e onorabilita' individuati dal presente
decreto.