La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 375 del codice penale e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 375 (Frode in processo penale e depistaggio). - Salvo che  il
fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con  la  reclusione  da
tre a otto anni il pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  pubblico
servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine  o
un processo penale: 
    a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei
luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; 
    b)  richiesto  dall'autorita'   giudiziaria   o   dalla   polizia
giudiziaria  di  fornire  informazioni  in  un  procedimento  penale,
afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto  o  in  parte,
cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. 
  Se  il  fatto  e'  commesso  mediante  distruzione,   soppressione,
occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero  formazione
o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o  di
un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile  alla
scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da  un
terzo alla meta'. 
  Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti  concernenti  i
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276,  280,  280-bis,  283,
284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422  o  i  reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i
reati concernenti  il  traffico  illegale  di  armi  o  di  materiale
nucleare, chimico o  biologico  e  comunque  tutti  i  reati  di  cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale,  si
applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 
  La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose,  delle  persone  o  delle  prove,  nonche'  per   evitare   che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori,  ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'  giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento  processuale  e
depistaggio e nell'individuazione degli autori. 
  Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui  al
secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a queste ultime  e  le  diminuzioni  di  pena  si
operano sulla quantita' di pena risultante  dall'aumento  conseguente
alle predette aggravanti. 
  La  condanna  alla  reclusione  superiore  a  tre   anni   comporta
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
  La pena di cui ai commi  precedenti  si  applica  anche  quando  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano  cessati
dal loro ufficio o servizio. 
  La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo'
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e' stata presentata. 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai
crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima». 
  2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da
sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque
anni». 
  3. Dopo l'articolo 383 del codice penale e' inserito il seguente: 
  «Art. 383-bis (Circostanze aggravanti per il caso  di  condanna). -
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372,  373,  374  e
375, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque  anni;  e'
della reclusione da sei a quattordici anni se dal  fatto  deriva  una
condanna superiore a cinque anni; e' della reclusione da otto a venti
anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo». 
  4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale,
dopo le parole: «agli articoli»  sono  inserite  le  seguenti:  «375,
terzo comma,». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  374  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di
          un procedimento civile o amministrativo, al fine di  trarre
          in  inganno  il  giudice  in  un  atto  d'ispezione  o   di
          esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di
          una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi  o
          delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non
          sia preveduto come reato da una particolare disposizione di
          legge, con la reclusione da uno a cinque anni. 
              La stessa  disposizione  si  applica  se  il  fatto  e'
          commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti
          alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad  esso;
          ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si  tratta  di
          reato per cui non  si  puo'  procedere  che  in  seguito  a
          querela,  richiesta  o  istanza,  e  questa  non  e'  stata
          presentata.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  157  del  codice
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   157   (Prescrizione.   Tempo    necessario    a
          prescrivere). - La prescrizione estingue il  reato  decorso
          il tempo corrispondente  al  massimo  della  pena  edittale
          stabilita dalla legge e comunque un tempo non  inferiore  a
          sei anni se si tratta di delitto e a  quattro  anni  se  si
          tratta di contravvenzione, ancorche'  puniti  con  la  sola
          pena pecuniaria. 
              Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
          riguardo alla pena  stabilita  dalla  legge  per  il  reato
          consumato o tentato, senza tener  conto  della  diminuzione
          per  le  circostanze  attenuanti  e  dell'aumento  per   le
          circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per  le
          quali la legge stabilisce una pena  di  specie  diversa  da
          quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
          caso si tiene conto dell'aumento massimo di  pena  previsto
          per l'aggravante. 
              Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e  il
          tempo necessario a prescrivere e' determinato a  norma  del
          secondo comma. 
              Quando per il reato la legge stabilisce  congiuntamente
          o alternativamente la pena detentiva e la pena  pecuniaria,
          per determinare il tempo necessario  a  prescrivere  si  ha
          riguardo soltanto alla pena detentiva. 
              Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
          quella detentiva e da  quella  pecuniaria,  si  applica  il
          termine di tre anni. 
              I  termini  di  cui  ai  commi   che   precedono   sono
          raddoppiati per i reati di cui  agli  articoli  375,  terzo
          comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis,  nonche'
          per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e  3-quater,
          del codice di procedura penale. I termini di cui  ai  commi
          che precedono sono altresi' raddoppiati per  i  delitti  di
          cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui
          all'articolo 572 e per i reati di cui alla  sezione  I  del
          capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli
          609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo  che
          risulti  la  sussistenza   delle   circostanze   attenuanti
          contemplate dal terzo comma  dell'articolo  609-bis  ovvero
          dal quarto comma dell'articolo 609-quater. 
              La prescrizione e'  sempre  espressamente  rinunciabile
          dall'imputato. 
              La prescrizione non estingue i reati  per  i  quali  la
          legge prevede la pena dell'ergastolo,  anche  come  effetto
          dell'applicazione di circostanze aggravanti.».