IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonche' a stabilire i criteri e le priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi; Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto; Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge con il quale la dotazione del Fondo risulta essere per l'anno 2016 di 59,73 milioni di euro; Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014 con il quale e' stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il riparto della disponibilita' del Fondo medesimo nonche' quelli per la definizione di morosita' incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e fornite indicazioni per l'adozione, da parte dei comuni, di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite; Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore; Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia pubblicato nel maggio 2015 relativo agli sfratti registrati nel territorio nazionale nel 2014; Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno sottoporre alla Conferenza unificata anziche' alla Conferenza Stato-regioni, i decreti di riparto relativi al 2014, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102; Ritenuto di procedere ad un sollecito riparto della suddetta disponibilita' per l'anno 2016 di euro 59,73 milioni al fine di dare ulteriori risposte al disagio abitativo degli inquilini morosi incolpevoli; Considerata la necessita' di procedere alla revisione dei criteri, delle procedure e delle modalita' di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che il Fondo inquilini morosi incolpevoli riveste adottando un nuovo decreto interministeriale; Sentita la Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio 2016 sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80 e dell'art. 6, comma 5 del menzionato decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; Decreta: Art. 1 Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016 1. La disponibilita' complessiva di euro 59,73 milioni, relativa all'annualita' 2016, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, e' ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto. 2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino o aggiornino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attivita' di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.