IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita'
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  5  dell'art.  6   del   citato
decreto-legge (Misure di sostegno  all'accesso  all'abitazione  e  al
settore  immobiliare)  che  istituisce  presso  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  un  Fondo  destinato  agli  inquilini
morosi incolpevoli; 
  Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano si provveda  al  riparto  delle  risorse
assegnate al predetto Fondo  nonche'  a  stabilire  i  criteri  e  le
priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di  morosita'  incolpevole  che  consentono  l'accesso  ai
contributi; 
  Considerato, altresi', che il  medesimo  comma  stabilisce  che  le
risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle  regioni  che
abbiano emanato norme per la riduzione  del  disagio  abitativo,  che
prevedano  percorsi  di  accompagnamento  sociale  per   i   soggetti
sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali  e  che,  a
tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali  del  Governo  adottino
misure  di  graduazione  programmata  dell'intervento   della   forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto; 
  Visto il decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  recante  «Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2014, n. 80; 
  Visto  in  particolare  il  comma  2   dell'art.   1   del   citato
decreto-legge con il quale la dotazione del Fondo risulta essere  per
l'anno 2016 di 59,73 milioni di euro; 
  Visto il decreto interministeriale 14 maggio 2014  registrato  alla
Corte  dei  conti -  Ufficio  di  controllo  atti   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno  2014,  registro
n. 1, foglio n. 2762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161  del
14 luglio 2014 con il quale e'  stato  effettuato  il  riparto  delle
risorse assegnate al Fondo per l'anno  2014,  nonche'  individuati  i
criteri per  il  riparto  della  disponibilita'  del  Fondo  medesimo
nonche' quelli per  la  definizione  di  morosita'  incolpevole,  per
l'accesso, il dimensionamento dei contributi  e  le  priorita'  nella
concessione dei contributi e fornite indicazioni per  l'adozione,  da
parte  dei   comuni,   di   misure   alla   graduazione   programmata
dell'intervento della forza pubblica e modalita' per il  monitoraggio
per l'utilizzo delle risorse ripartite; 
  Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, con il quale sono stati abrogati, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e  che
conseguentemente non sono dovute alle province autonome di  Trento  e
Bolzano erogazioni a carico del  bilancio  dello  Stato  previste  da
leggi di settore; 
  Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero
dell'interno sugli sfratti  in  Italia  pubblicato  nel  maggio  2015
relativo agli sfratti registrati nel territorio nazionale nel 2014; 
  Considerato che, a seguito di richiesta  dell'ANCI,  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri  ha  ritenuto  opportuno  sottoporre  alla
Conferenza  unificata  anziche'  alla  Conferenza  Stato-regioni,   i
decreti di riparto relativi al 2014, come invece  previsto  dall'art.
6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102; 
  Ritenuto di  procedere  ad  un  sollecito  riparto  della  suddetta
disponibilita' per l'anno 2016 di euro 59,73 milioni al fine di  dare
ulteriori  risposte  al  disagio  abitativo  degli  inquilini  morosi
incolpevoli; 
  Considerata la necessita' di procedere alla revisione dei  criteri,
delle procedure e delle modalita' di accesso ai contributi al fine di
rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse  assegnate  al
Fondo anche in considerazione del carattere innovativo che  il  Fondo
inquilini morosi  incolpevoli  riveste  adottando  un  nuovo  decreto
interministeriale; 
  Sentita la Conferenza unificata nella seduta dell'11 febbraio  2016
sulla proposta effettuata dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  menzionato  decreto-legge  28
marzo 2014, n. 47, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
maggio  2014,  n.  80  e  dell'art.  6,  comma   5   del   menzionato
decreto-legge 31 agosto 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016 
 
  1. La disponibilita' complessiva di euro  59,73  milioni,  relativa
all'annualita'  2016,  del  Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi
incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, attribuita dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28
marzo  2014,  n.  47,  e'  ripartita  in  proporzione  al  numero  di
provvedimenti  di  sfratto  per  morosita'  emessi,  registrato   dal
Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni
Piemonte,  Lombardia,  Liguria,  Emilia  Romagna,  Toscana,   Marche,
Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%,  tra
tutte le regioni e le province autonome, secondo  l'allegata  tabella
che forma parte integrante del presente decreto. 
  2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione  abitativa,  di
cui all'elenco approvato con delibera CIPE  n.  87  del  13  novembre
2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco  ai
sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del decreto-legge  28  marzo  2014,
convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014,  n.  80,  i
comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni  ad
alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui
sono  destinate  le  risorse  del  Fondo  unitamente   ad   eventuali
stanziamenti regionali. Qualora  le  regioni  adottino  o  aggiornino
linee guida da seguire da parte degli organismi  comunali  incaricati
delle attivita' di cui al presente  decreto  ne  danno  comunicazione
alle Prefetture  competenti  per  territorio  e  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.