IL CAPO DIPARTIMENTO 
  delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/1971 ed in particolare gli articoli  4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la  quale  sono
state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di
seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale,  nelle
more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale; 
  Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varieta'
vegetale ortiva nel rispettivo registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nel registro  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
la pubblicazione del  presente  decreto,  la  varieta'  ortiva  sotto
elencata,  le  cui  sementi  possono  essere  certificate  in  quanto
«sementi di base», «sementi  certificate»  o  controllate  in  quanto
«sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero. 
    
 
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|        |          |       |                |  Responsabile della  |
|        |          |Codice |                |   conservazione in   |
| Specie | Varieta' | SIAN  | Lista Registro |       purezza        |
+========+==========+=======+================+======================+
|        |          |       |                |  Raccuia Salvatore   |
| Cardo  |Trinaseed | 3524  |        A       |       Antonino       |
+--------+----------+-------+----------------+----------------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 7 luglio 2016 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Blasi 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.