IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria; Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attivita' di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta societa' e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000; Visto l'art. 4, comma 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attivita' di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; Visto l'art. 14, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinqies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza sulle attivita' finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuiti all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la stessa riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o piu' delle prestazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in essere alla data del 30 settembre 2014, nonche' i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida. L'Autorita' trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni che dovessero emergere dalle dette attivita' di controllo; Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sopprime l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione; Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e che, entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014 con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono state individuate le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; Visto in particolare il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonche' degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il secondo periodo del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali; Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonche' gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica; Considerato che, con nota del 24 marzo 2016, prot. n. 7813/2016, Consip S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall'art 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative alle convenzioni che, allo stato attuale della programmazione condivisa, rappresentano tutte le convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip nel corso del 2016, le convenzioni la cui stipula e' prevista nel 2017 ma che gia' sono state oggetto di pubblicazione nonche' le convenzioni la cui pubblicazione e' prevista nel 2016 e per le quali gia' sono disponibili informazioni sufficienti ad identificare le prestazioni principali e le caratteristiche essenziali oggetto dell'iniziativa; Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procedera' alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Decreta: Art. 1 Prestazioni principali 1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni, programmate da Consip S.p.A. nel 2016, che verranno stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono quelle definite nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. L'Allegato 1 potra' essere modificato con successivo decreto a seguito di aggiornamenti della suddetta programmazione di Consip S.p.A. per l'anno 2016.