IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006  della  Commissione  del  22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei  materiali  e
degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; 
  Vista la direttiva (CE) n. 2007/42 della Commissione del 29  giugno
2007 che modifica la direttiva 2004/14/CE, relativa  ai  materiali  e
agli oggetti di pellicola rigenerata destinati a  venire  a  contatto
con i prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  10/2011  della  Commissione  del  14
gennaio 2011  riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  di  materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande e successive modifiche; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso  personale  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  2  dicembre  1980,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  2  giugno  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 4 aprile  1985,  recante
aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanita' 21  marzo
1973,  concernente   la   disciplina   igienica   degli   imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o  con  le  sostanze  d'uso  personale,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 1994, n.  556,
recante aggiornamento del citato decreto del Ministro  della  sanita'
21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica  degli  imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o  con  le  sostanze  d'uso  personale.  Attuazione  delle
direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 17  dicembre  1999,  n.
538, recante aggiornamento del  citato  decreto  del  Ministro  della
sanita' 21  marzo  1973  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con  sostanze  d'uso  personale,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2000; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 10 maggio 2006, n.  230,
recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del  29  gennaio  2004
che modifica la direttiva 93/10/CEE, relativa  ai  materiali  e  agli
oggetti di pellicola rigenerata destinati a venire a contatto con gli
alimenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160  del  12  luglio
2006; 
  Ritenuto  di  dover  procedere   per   ragioni   di   chiarezza   e
semplificazione   normativa   all'elaborazione   di   un   articolato
coordinato del decreto ministeriale 21 marzo 1973 limitatamente  agli
oggetti di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con  le
sostanze  alimentari,  che  recepisca  la  direttiva  2007/42/CE,   e
all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti  relative  alla
cellulosa rigenerata; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 9 giugno 2015; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015; 
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, effettuata in data 3 dicembre  2015,  prot.
n. 45190 e la nota del 16 febbraio 2016 prot. n.  DAGL  1846  con  la
quale il Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ha   preso   atto   della
comunicazione effettuata; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo  1973  citato  in
premessa sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 - 1. Il presente capo disciplina le pellicole di cellulosa
rigenerata le quali: 
  a) costituiscono di per se' un prodotto finito, oppure 
  b) sono parte di un prodotto finito contenente altri  materiali,  e
che sono destinate a venire a contatto  con  prodotti  alimentari,  o
vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione. 
  2. La pellicola  di  cellulosa  rigenerata  e'  un  foglio  sottile
prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o  cotone
non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze  possono
essere incorporate nella massa  o  in  superficie.  Le  pellicole  di
cellulosa rigenerata possono essere rivestite su uno o su  ambedue  i
lati.»; 
    b) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  21 -  1.  Le  pellicole  di  cellulosa  rigenerata  di   cui
all'articolo 20 appartengono ad una delle seguenti categorie: 
  a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita; 
  b) pellicole di cellulosa rigenerata con un  rivestimento  derivato
dalla cellulosa; 
  c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia
plastica.»; 
  c) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-bis - 1. Le  pellicole  di  cellulosa  rigenerata  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettere a) e  b),  devono  essere  prodotte
utilizzando  solo  le  sostanze  e  i  gruppi  di  sostanze  elencate
nell'allegato II sezione 3-bis del presente decreto  alle  condizioni
ivi stabilite. 
  2. Le pellicole di cellulosa rigenerata  di  cui  all'articolo  21,
comma  1,  lettera  c),  devono  essere  prodotte,  prima  di  essere
rivestite, utilizzando solo  le  sostanze  o  i  gruppi  di  sostanze
elencati nell'allegato II, sezione 3-bis, Parte prima,  del  presente
decreto alle condizioni ivi stabilite. 
  3. In deroga al comma 1, sostanze non  elencate  nell'allegato  II,
sezione 3-bis del presente decreto  possono  essere  utilizzate  come
coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione  che  non
vi sia traccia di migrazione di dette sostanze  all'interno  o  sulla
superficie  dei  prodotti  alimentari,  rilevabile  con   un   metodo
convalidato conformemente a quanto stabilito dal presente decreto. 
  4. Il controllo della  conformita'  delle  pellicole  di  cellulosa
rigenerata e' effettuato secondo le modalita' di cui alla  sezione  5
dell'allegato IV del presente decreto o in alternativa con metodi  di
prestazioni adeguate ai limiti e prescrizioni previste  nell'Allegato
II sez. 3-bis.»; 
    d) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  23 -  1.  Il  rivestimento  delle  pellicole  di   cellulosa
rigenerata definite all'articolo 21, comma 1, lettera c), deve essere
prodotto utilizzando le sostanze consentite per  i  materiali  e  gli
oggetti di materia plastica destinati  a  venire  a  contatto  con  i
prodotti alimentari  dal  regolamento  UE  n.  10/2011  e  successive
modificazioni, alle condizioni ivi stabilite. 
  2. I  materiali  ed  oggetti  ottenuti  con  le  pellicole  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c),  devono  essere  conformi  alle
disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento UE n.  10/2011  e
successive modificazioni.»; 
    e) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
  «Art. 23-bis - 1. I budelli sintetici di cellulosa rigenerata  sono
ammessi all'impiego in contatto con gli  alimenti  a  condizione  che
siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con
glicerina. 
  2. Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera  che
il contenuto massimo di glicerina non superi il 13%. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo  non
si applicano ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata  legalmente
prodotti e/o commercializzati in un altro  Stato  membro  dell'Unione
europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli  Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche'
garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.»; 
    f) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-bis - 1. Nelle fasi di commercializzazione  diverse  dalla
vendita al dettaglio, i materiali  e  gli  oggetti  di  pellicola  di
cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con  gli  alimenti
devono essere  accompagnati  da  una  dichiarazione  scritta  secondo
quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)
n. 1935/2004. 
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai materiali e agli
oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono
chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti. 
  3.  Qualora  siano  previste  particolari  condizioni   d'uso,   il
materiale o l'articolo di  pellicola  di  cellulosa  rigenerata  sono
etichettati conformemente.»; 
    g)  l'allegato  II,  sezione  3-bis:  «Cellulosa  rigenerata»  e'
sostituito dall'allegato I al presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per i provvedimenti comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie  L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
              - Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione  del
          22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione  dei
          materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
          prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie  L
          n. 384 del 29 dicembre 2006. 
              - La direttiva  2007/42/CE  della  Commissione  del  29
          giugno  2007  relativa  ai  materiali  e  agli  oggetti  di
          pellicola di cellulosa  rigenerata  destinati  a  venire  a
          contatto con i  prodotti  alimentari  e'  stata  pubblicata
          nella GUUE serie L n. 172 del 30 giugno 2007. 
              - Il regolamento CE n. 10/2011 della Commissione del 14
          gennaio 2011 riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  di
          materia plastica  destinati  a  venire  a  contatto  con  i
          prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie  L
          n. 12 del 15 gennaio 2011. 
              - La legge 30  aprile  1962,  n.  283  (Modifica  degli
          articoli 242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle
          leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
          n. 1265:  Disciplina  igienica  della  produzione  e  della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  139  del  4  giugno
          1962. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari),  come  modificato  dall'art.  3  del   decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -   L'allegato   II,   sezione   3-bis,   del   decreto
          ministeriale 21 marzo 1973, riportato  nell'allegato  I  al
          presente decreto, reca l'elenco delle sostanze  autorizzate
          nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata.