IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui  all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in  particolare
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento UE  n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale; 
  Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni
di   euro   annui   per   interventi   in    favore    del    settore
dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  29  aprile
2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra
le diverse misure per le esigenze del settore; 
  Considerato che l'art. 1 comma 1, lettera c),  del  citato  decreto
assegna per l'incentivazione di ulteriori  interventi  di  formazione
professionale,  l'importo  di  euro  10  milioni  sul  Fondo  per  il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di  merci,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che  hanno
evidenziato l'opportunita' di definire  immediatamente  le  procedure
per  l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative   di
formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; 
  Vista la nota della Direzione generale del trasporto stradale e per
l'intermodalita' n. 9557 del 12 maggio 2016; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130  le  risorse  da
destinare   all'agevolazione   per   nuove   azioni   di   formazione
professionale    nel     settore     dell'autotrasporto     ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
Collettivo Nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art.  31,  comma  2  del  predetto
regolamento (CE)  n.  651/2014,  alla  formazione  organizzata  dalle
imprese per conformarsi  alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in
materia di formazione. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti
richiesti al precedente comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine entro  il
31 maggio 2017. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche'  successivi  alla  data   di   pubblicazione nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014.