IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate, ed in particolare la circostanza che l'ente non  persegue
lo scopo mutualistico per il quale e' stato costituito e non opera in
coerenza con lo spirito proprio delle cooperative di consumo,  stante
il fatto che i soci non ricevono alcun bene di consumo da parte della
cooperativa; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  codice  civile,  con   contestuale   nomina   del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Circolo ricreativo Baraggia  di  Gozzano»,
con sede in Gozzano (Novara) (codice fiscale 00610830036), e' sciolta
per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies  codice
civile.