IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  ed  in  particolare
l'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies relativo  al  riparto  della
quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche
in base alla scelta del contribuente; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'art. 23, comma 46, che ha stabilito che tra le finalita' alle quali
puo' essere destinato il cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento
delle attivita' di  tutela,  promozione  e  valorizzazione  dei  beni
culturali e paesaggistici; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2010 relativo alle finalita' e soggetti ai quali  puo'  essere
destinato il 5 per mille; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
maggio 2012 relativo alle ulteriori finalita'  e  soggetti  ai  quali
puo' essere destinato il cinque per mille  a  partire  dall'esercizio
finanziario 2012; 
  Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies
a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito  con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche  relativamente
all'esercizio  finanziario  2015  e   ai   successivi,   nonche'   le
disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha previsto che con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di  assicurare
trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della  quota  del  cinque
per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   le
modalita' di redazione del rendiconto,  dal  quale  risulti  in  modo
chiaro e trasparente la destinazione di tutte  le  somme  erogate  ai
soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per
violazione  degli  obblighi  di  rendicontazione,  le  modalita'   di
pubblicazione nel sito web  di  ciascuna  amministrazione  erogatrice
degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato  il  contributo,
con l'indicazione del  relativo  importo,  nonche'  le  modalita'  di
pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi; 
  Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha, altresi', previsto che in caso di violazione  degli  obblighi
di  pubblicazione  nel  web  a  carico  di  ciascuna  amministrazione
erogatrice e di comunicazione della rendicontazione  da  parte  degli
assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Considerata la necessita' di rivedere la disciplina delle modalita'
di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al  fine  di  assicurare
trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della  quota  del  cinque
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche'  le
modalita' di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23  aprile
2010, dopo l'art. 6, e' inserito il seguente: 
  «6-bis  (Semplificazione  degli  adempimenti  per  l'ammissione  al
riparto della quota del cinque  per  mille).  -  1.  L'iscrizione  al
riparto della quota del cinque per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' relativa alla persistenza dei requisiti  per  l'ammissione
al contributo di  cui  agli  articoli  2,  3,  4  e  6,  regolarmente
adempiute,  esplicano  effetti,  fermi  restando  i   requisiti   per
l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari  successivi
a quello di iscrizione. 
  2. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non
sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la  dichiarazione
sostitutiva,  sono  inseriti  in  un  apposito   elenco,   integrato,
aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro
il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco  o
variazioni intervenute possono  essere  fatti  valere,  entro  il  20
maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un
suo  delegato,  presso  la  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle
entrate nel cui ambito territoriale  si  trova  la  sede  legale  del
medesimo ente. 
  3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1  perde  efficacia
in  caso  di  variazione   del   rappresentate   legale.   Il   nuovo
rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a  sottoscrivere
e trasmettere ai  sensi  degli  articoli  2,  3,  4  e  6  una  nuova
dichiarazione con l'indicazione della data  della  sua  nomina  e  di
quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo. 
  4. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante
legale  dell'ente   sottoscrive   e   trasmette   all'amministrazione
competente,   con   le   medesime   modalita'   della   dichiarazione
sostitutiva, la revoca dell'iscrizione.  Qualora  il  contributo  sia
stato indebitamente percepito in assenza di revoca  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto.». 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 6-bis del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, inserito dal comma  1  del
presente  articolo,   si   applicano   a   decorrere   dall'esercizio
finanziario 2017 con riferimento ai  soggetti  regolarmente  iscritti
nel 2016.