IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies relativo al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art. 23, comma 46, che ha stabilito che tra le finalita' alle quali puo' essere destinato il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 relativo alle finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il 5 per mille; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012 relativo alle ulteriori finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il cinque per mille a partire dall'esercizio finanziario 2012; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi; Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresi', previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Considerata la necessita' di rivedere la disciplina delle modalita' di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' le modalita' di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 6, e' inserito il seguente: «6-bis (Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille). - 1. L'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 2. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. 3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo. 4. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalita' della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto.». 2. Le disposizioni di cui all'art. 6-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, inserito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.