IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera
circolazione delle merci all'interno della Comunita';
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in
particolare gli allegati 1, 2, 3, 6 e 7;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.»;
Vista la domanda, acquisita in protocollo il 27 aprile 2011, n.
9104, con la quale HERAMBIENTE S.p.A. ha chiesto l'inserimento di un
nuovo prodotto negli allegati 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75;
Vista la domanda, acquisita in protocollo l'11 novembre 2014, n.
22944, con la quale la Federazione italiana produttori di energia da
fonti rinnovabili - FIPER ha chiesto l'inserimento di un nuovo
prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010,
n. 75;
Considerata la necessita' di correggere l'errore di trascrizione
del simbolo «>» sul parametro ceneri in colonna 4 e di inserire i
parametri chimico-biologici in colonna 7 del prodotto con numero
d'ordine 16, denominazione del tipo «Biochar da pirolisi o da
gassificazione» dell'allegato 2 Ammendanti;
Considerata la necessita' di riportare nella colonna 7 del prodotto
con numero d'ordine 9, denominazione del tipo «Estratto umico di
leonardite» dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, quanto
segue: «Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del
controllo analitico dell'attivita' biostimolante del prodotto»;
Considerata la necessita' di correggere il punto 3.3.1, Concimi
organici azotati (solidi e fluidi) e di modificare il punto 3.3.2,
Concimi organici NP, dell'allegato 7 Tolleranze;
Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 23 maggio 2015 e del 13
ottobre 2015;
Considerato che la procedura di informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si e'
conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare agli
allegati 2, 6 e 7 e sull'inserimento di nuovi prodotti negli allegati
1, 3 e 7, come comunicato dall'Unita' centrale di notifica del
Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29
aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni
agli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010,
n. 75;
Decreta:
Art. 1
Modifiche agli allegati del decreto legislativo
29 aprile 2010, n. 75
1. Gli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono
modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data.
3. Il presente decreto non comporta limitazione alla
commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e
commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo
(SEE), purche' siano garantiti i livelli di sicurezza ed
affidabilita' equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.
4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita' competente ai fini
dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione
previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2016
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2065