IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, parte quarta e,
in particolare, l'art. 227 concernente la gestione di particolari
categorie di rifiuti;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012, sui rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'art. 11, comma
5, che prevede la promozione dello sviluppo di nuove tecnologie di
recupero, riciclaggio e trattamento da parte degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)» ed in particolare l'art. 19, comma
10, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con decreto di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, «definisca, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui allo
stesso articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove
tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12
che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalita'
previamente determinati e pubblicati nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza
dell'azione amministrativa;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del 5 agosto 2010, n. 153 concernente la
«Direttiva recante criteri, modalita' e procedure ai fini
dell'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici ad
enti pubblici e soggetti privati secondo quanto previsto dall'art. 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241» con la quale si disciplina
l'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici a
favore di soggetti pubblici e privati per interventi rientranti nella
materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nel rispetto dei principi di economicita',
efficienza, efficacia, parita' di trattamento, trasparenza e
pubblicita';
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 4 marzo 2016,
prot. n. 5703;
Vista la nota del Ministero della salute 3 dicembre 2015, prot. n.
7514-P;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze 9 marzo
2016, prot. n. 4778;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reso nella seduta del 26
maggio 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto perseguono la finalita' di
cui all'art. 19, comma 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014.