IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante  «Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti»; 
  Visto il Capo  II  del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 8 aprile 2016, n.  49  recante  la  disciplina  in  materia  di
Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); 
  Visto, in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  13  del  predetto
decreto-legge, che prevede che il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  puo'  avvalersi,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  5,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  di  una  societa'  a  capitale
interamente pubblico per la gestione dell'intervento; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 13 che prevede che  con  decreto
di natura non  regolamentare  da  emanarsi  da  parte  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro  60  giorni  dalla
legge  di  conversione,  possono  essere  dettate   disposizioni   di
attuazione del Capo II del predetto decreto-legge; 
  Considerato che ai  sensi  dell'art.  192,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero ha individuato CONSAP
quale soggetto «in house» piu' idoneo alla gestione  dell'intervento,
avendone  valutato  la   struttura   organizzativa   societaria,   le
competenze professionali e le specifiche esperienze  acquisite  nella
gestione  di  attivita'  analoghe,  nonche'  i   relativi   risultati
conseguiti in termini di  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
servizi resi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
  a) «Banche»  le  banche  aventi  sede  legale  in  Italia  iscritte
all'albo di cui all'art. 13  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385; 
  b) «Decreto-legge»  il  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 8 aprile 2016, n. 49; 
  e)  «Gestore»:  CONSAP  S.p.A.,  societa'  a  capitale  interamente
pubblico, di cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si
avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, per la gestione del  Fondo,  previa  emanazione  di  un
apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione  da  CONSAP
S.p.A.; 
  d) «Intermediari finanziari»  gli  intermediari  finanziari  aventi
sede legale in Italia iscritti  all'albo  di  cui  all'art.  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  e) «Ministero» il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  f) «Societa' di cartolarizzazione» la societa' di cartolarizzazione
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, che si  rende
cessionaria dei crediti ed  emette  i  Titoli  senior  oggetto  della
garanzia ovvero la societa' emittente i  Titoli  senior,  se  diversa
dalla societa' cessionaria, ai sensi della legge 30 aprile  1999,  n.
130; 
  g) «Societa' cedenti»: le  Banche  o  gli  Intermediari  finanziari
cedenti erediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da  contratti
di leasing, classificati come sofferenze; 
  h)  «Soggetto  indipendente»:  soggetto  qualificato  indipendente,
nominato  dal  Ministero,  previa  approvazione   della   Commissione
europea, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge.