IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130 recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti»; Visto il Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49 recante la disciplina in materia di Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS); Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 13 del predetto decreto-legge, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento; Visto il comma 2 del medesimo art. 13 che prevede che con decreto di natura non regolamentare da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla legge di conversione, possono essere dettate disposizioni di attuazione del Capo II del predetto decreto-legge; Considerato che ai sensi dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero ha individuato CONSAP quale soggetto «in house» piu' idoneo alla gestione dell'intervento, avendone valutato la struttura organizzativa societaria, le competenze professionali e le specifiche esperienze acquisite nella gestione di attivita' analoghe, nonche' i relativi risultati conseguiti in termini di efficienza, economicita' e qualita' dei servizi resi; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Banche» le banche aventi sede legale in Italia iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) «Decreto-legge» il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n. 49; e) «Gestore»: CONSAP S.p.A., societa' a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da CONSAP S.p.A.; d) «Intermediari finanziari» gli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e) «Ministero» il Ministero dell'economia e delle finanze; f) «Societa' di cartolarizzazione» la societa' di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, che si rende cessionaria dei crediti ed emette i Titoli senior oggetto della garanzia ovvero la societa' emittente i Titoli senior, se diversa dalla societa' cessionaria, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; g) «Societa' cedenti»: le Banche o gli Intermediari finanziari cedenti erediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze; h) «Soggetto indipendente»: soggetto qualificato indipendente, nominato dal Ministero, previa approvazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge.