IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale  la  societa'  Abbvie  LTD  e'  stata
autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Humira»; 
  Vista  la  determinazione  n.  1271/2015   dell'8   ottobre   2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  244
del 20 ottobre 2015, relativa alla classificazione del medicinale  ai
sensi dell'art. 12,  comma  5,  legge  8  novembre  2012  n.  189  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Abbvie  LTD  ha  chiesto  la
classificazione delle confezioni codice  A.I.C.  n.  035946122/E,  n.
035946134/E; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
nella seduta del 7 marzo 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  25
maggio 2016; 
  Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Indicazioni terapeutiche: 
Artrite reumatoide 
  HUMIRA, in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici  modificanti  la   malattia   (DMARD),   compreso   il
metotressato, risulta inadeguata; 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con  metotressato.
«Humira» puo'  essere  somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato  non  e'  appropriato.  «Humira»,  in  combinazione  con
metotressato,  inibisce  la  progressione  del   danno   strutturale,
valutata radiograficamente, e migliora la  funzionalita'  fisica,  in
questa popolazione di pazienti. 
Artrite idiopatica giovanile 
  Artrite idiopatica giovanile poliarticolare 
  «Humira» in  combinazione  con  metotressato  e'  indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai 2  anni  di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia (DMARD). «Humira» puo' essere somministrato come monoterapia
in caso di intolleranza  al  metotressato  o  quando  il  trattamento
continuato con metotressato non e' appropriato  (per  l'efficacia  in
monoterapia vedere paragrafo 5.1). 
  «Humira» non e' stato studiato in pazienti di eta'  inferiore  a  2
anni. 
Artrite associata ad entesite 
  «Humira» e' indicato per  il  trattamento  delle  forme  attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai 6 anni  di  eta',  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1). 
Spondiloartrite assiale 
  Spondilite anchilosante (SA) 
  «Humira» e' indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti
da spondilite anchilosante attiva  grave  in  cui  la  risposta  alla
terapia convenzionale non e' risultata adeguata. 
Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA. 
  «Humira» e' indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti
da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA ma
con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati  livelli  di
Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta  inadeguata
a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei. 
Artrite psoriasica 
  «Humira» e' indicato per  il  trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a
precedenti trattamenti  con  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia  (DMARD)  e'  stata  inadeguata.  E'  stato  dimostrato  che
«Humira» riduce la percentuale di progressione del  danno  articolare
periferico associato  rilevato  attraverso  radiografie  in  pazienti
affetti  da  sottogruppi  poliarticolari  simmetrici  della  malattia
(vedere paragrafo 5.1) e migliora la funzionalita' fisica. 
Psoriasi 
  «Humira» e' indicato per il trattamento della  psoriasi  cronica  a
placche, di grado da moderato a severo, nei pazienti adulti  che  non
hanno  risposto,  o  che  presentano  controindicazioni  o  che  sono
risultati intolleranti  ad  altre  terapie  sistemiche,  tra  cui  il
trattamento a base di ciclosporina, metotressato o PUVA. 
Psoriasi a placche pediatrica 
  «Humira» e' indicato per il trattamento della  psoriasi  cronica  a
placche grave in bambini e adolescenti dai 4 anni di eta' che abbiano
avuto una risposta inadeguata, o siano candidati  inappropriati  alla
terapia topica e alle fototerapie. 
Idrosadenite Suppurativa (HS) 
  «Humira»  e'  indicato   per   il   trattamento   dell'Idrosadenite
Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
pazienti adulti con una risposta inadeguata  alla  terapia  sistemica
convenzionale per l'HS. 
  Malattia di Crohn 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva
di grado da moderato a  severo  in  pazienti  adulti  che  non  hanno
risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di
corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti
intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni
mediche ad esse. 
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva
di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni  di
eta')  che  hanno  avuto  una  risposta   inadeguata   alla   terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. 
Colite Ulcerosa 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della colite  ulcerosa  attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i   corticosteroidi   e   la   6-mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie. 
  Il  medicinale  «Humira»  nelle  confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    Confezioni: 
      40 mg - soluzione iniettabile in siringhe  pre-riempite  -  uso
sottocutaneo - siringa preriempita (0,4 ml) - 2 siringhe pre-riempite
+ 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946122/E (in  base  10)
128ZNB (in base 32) -  Classe  di  rimborsabilita':  H  -  Prezzo  ex
factory (IVA esclusa): € 1.068,56 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 1.763,55; 
      40 mg - soluzione iniettabile in siringhe  pre-riempite  -  uso
sottocutaneo - siringa preriempita (0,4 ml) - 4 siringhe pre-riempite
+ 4 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 035946134/E (in  base  10)
128ZNQ (in base 32) -  Classe  di  rimborsabilita':  H  -  Prezzo  ex
factory (IVA esclusa): € 2.137,12 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
€ 3.527,10. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Per l'indicazione Idrosadenite Suppurativa (HS): 
    Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del   SSN,   i   centri
utilizzatori specificatamente  individuati  dalle  Regioni,  dovranno
compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando  le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal SSN attraverso la  presente  determinazione,  dovranno
essere  effettuate  in  accordo  ai  criteri   di   eleggibilita'   e
appropriatezza   prescrittiva    riportati    nella    documentazione
consultabile     sul     portale     istituzionale      dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Mantenimento del registro di  monitoraggio,  con  eliminazione  del
Payment by results vigente, per le indicazioni: 
Colite Ulcerosa 
  «Humira» e' indicato nel trattamento della colite  ulcerosa  attiva
di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno
manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale
inclusi  i   corticosteroidi   e   la   6-mercaptopurina   (6-MP)   o
l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano
controindicazioni a tali terapie; 
  Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA 
  «Humira» e' indicato per il trattamento dei pazienti adulti affetti
da spondiloartrite assiale grave senza evidenza radiografica di SA ma
con segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati  livelli  di
Proteina C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta  inadeguata
a, o sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.