IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge 24  novembre  2003,n.  326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003); 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5, della  legge  222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determina con la quale la societa'  «Alk-Abello'»  A/S  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
«Grazax»; 
  Vista la determina  31  luglio  2015,  n.  1057,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  194  del  22  agosto  2015,  relativa   alla
«Riclassificazione del medicinale per uso umano  «Grazax»,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la determina 12  ottobre  2015,  n.  1309,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del  26  ottobre  2015,  relativa  alla
«modifica del regime  di  fornitura  del  medicinale  per  uso  umano
«Grazax»; 
  Vista la determina  5  febbraio  2016,  n.  188,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  2016,  in  materia  di
«Aggiornamento del piano terapeutico allegato alla determina n.  1057
del 31 luglio 2015, relativa alla «Riclassificazione  del  medicinale
per uso umano «Grazax», ai sensi dell'art. 8, comma 10,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Alk-Abello' A/S  ha  chiesto
la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Grazax»; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  27
aprile 2016; 
  Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale GRAZAX e'  rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
    Confezioni: 
      «75,000 SQ-T  liofilizzato  orale»  30  liofilizzati  orali  in
blister AL/AL - A.I.C. n. 037610019 (in base 10) 13VSK3 (in base  32)
- Classe di rimborsabilita': «A» - Prezzo ex factory (IVA esclusa): €
66,48 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 109,72; 
      «75,000 SQ-T liofilizzato  orale»  100  liofilizzati  orali  in
blister AL/AL - A.I.C. n. 037610021 (in base 10) 13VSK5 (in base  32)
- Classe di rimborsabilita': «A» - Prezzo ex factory (IVA esclusa): €
221,61 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 365,74. 
  Validita' del contratto: 12 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo sul prezzo Ex Factory: 2,1 Mln  di  euro
per 12 mesi, a decorrere dal 1° aprile 2016. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo precedente. 
  Ai   fini   della   determinazione   dell'importo    dell'eventuale
sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato sui consumi  e
in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al lordo
del  Payback  dell'1,83%)  trasmessi  attraverso  il   flusso   della
tracciabilita' per i canali Ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso
OSMED per la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle  aziende
di fornire semestralmente i dati  di  vendita  relativi  ai  prodotti
soggetti al vincolo del tetto e il relativo  trend  dei  consumi  nel
periodo considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati  avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento  in   G.U.,   mentre,   per   i   prodotti   di   nuova
autorizzazione,     dal     mese     di     inizio     dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
S.S.N., ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti  dall'applicazione
della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti
a modifiche delle Note AIFA.