IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77,  con  il  quale  all'art.  13  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge  23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa'  Mylan  S.p.a.  e'  stata
autorizzata all'immissione in commercio del medicinale  «Esomeprazolo
Mylan Generics Italia»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.a. ha  chiesto  la
riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 040124048, A.I.C.
n. 0401124113, A.I.C. n. 040124164, 040124190; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 27 aprile 2016; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
maggio 2016; 
  Vista la deliberazione n. 33 del 21 giugno 2016  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   Direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale «Esomeprazolo Mylan Generics Italia» nelle confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
  «20 mg capsule  rigide  gastroresistenti»  28  capsule  in  blister
PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040124048 (in base 10) 168HNJ (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A Nota 1-48 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,82 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,91 
    
    «40 mg capsule rigide gastroresistenti»  28  capsule  in  blister
PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 040124113 (in base 10) 168HQK (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A Nota 1-48 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,54 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,15 
    
  «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone  HDPE
- A.I.C. n. 040124164 (in base 10) 168HS4 (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A Nota 1-48 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,54 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,15 
    
  «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone  HDPE
- A.I.C. n. 040124190 (in base 10) 168HSY (in base 32) 
  Classe di rimborsabilita': A Nota 1-48 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,82 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,91