IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Abbvie  Ltd  ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 14 settembre 2015; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del  25
maggio 2016; 
  Vista la deliberazione n. 33 in data 21 giugno 2016  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova indicazione terapeutica:  malattia  di  Crohn:  HUMIRA  e'
indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di  grado  da
moderato a severo in pazienti adulti che non  hanno  risposto  ad  un
ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi  e/o
di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o
che presentino  controindicazioni  mediche  ad  esse  del  medicinale
«Humira» e' rimborsata come segue: 
    confezioni: 
  «40  mg  soluzione  iniettabile  uso   sottocutaneo»   2   siringhe
preriempite 0,8 ml + 2 tamponi  imbevuti  di  alcol  in  un  blister,
A.I.C. n. 035946033/E (in base 10), 128ZKK (in base  32);  classe  di
rimborsabilita' «H»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  1.068,56;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55; 
  «40  mg  soluzione  iniettabile  uso   sottocutaneo»   4   siringhe
preriempite 0,8 ml + 4 tamponi  imbevuti  di  alcol  in  un  blister,
A.I.C. n. 035946045/E (in base 10), 128ZKX (in base  32);  classe  di
rimborsabilita' «H»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  2.137,12;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.527,10; 
  «40 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo» 2 penne  preriempite
0,8 ml + 2 tamponi  imbevuti  di  alcol  in  un  blister,  A.I.C.  n.
035946084/E  (in  base  10),  128ZM4  (in   base   32);   classe   di
rimborsabilita' «H»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  1.068,56;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.763,55; 
  «40 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo» 4 penne  preriempite
0,8 ml + 4 tamponi  imbevuti  di  alcol  in  un  blister,  A.I.C.  n.
035946096/E  (in  base  10),  128ZMJ  (in   base   32);   classe   di
rimborsabilita' «H»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €  2.137,12;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.527,10. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory,
come da condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.