IL DIRETTORE GENERALE  
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;  
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione
8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto  20  settembre  2004,  n.
245, del Ministro della salute di  concerto  con  il  Ministro  della
funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze,  della
cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale,
n. 140 del 17 giugno 2016;  
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana  del  farmaco  del  3
luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  27
settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 227 del 29 settembre 2006  concernente  «Manovra  per  il  governo
della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  26
febbraio 2016, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63  del
15 marzo 2016, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale
«Trajenta»; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco  del  26
febbraio 2016, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62  del
15 marzo 2016, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale
«Jentadueto»; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta  del
23-25 maggio 2016; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di
spesa accertata, per le specialita' medicinali TRAJENTA e JENTADUETO,
nel periodo gennaio 2014 - dicembre 2015, l'azienda dovra' provvedere
al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato
nell'allegato elenco (allegato 1).