IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183». 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata, in data 23  aprile  2014  dall'Impresa
Helm AG con  sede  legale  in  Nordkanalstrasse  28  D-20097  Amburgo
(Germania), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del  prodotto
fitosanitario AKTOR ai sensi dell'art. 33, del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009,  contenente  la  sostanza  attiva  Rimsulfuron,  indicando
l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato
regolamento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la
sostanza Rimsulfuron e'  stata  considerata  approvata  a  norma  del
regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 gennaio  2017,  alle  medesime
condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   487/2014   della
Commissione del 12 maggio 2014 recante  modifica  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n.  540/2011  per  quanto  riguarda  la  proroga  del
periodo  di  approvazione  di  alcune   sostanze   attive   tra   cui
Rimsulfuron, fino al 30 aprile 2018; 
  Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft  registration
report-DRR)  messo  a  disposizione   degli   Stati   membri,   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e del richiedente,  dallo  Stato  membro  relatore
Italia in data 28 ottobre 2015; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati  dagli  Stati  membri  interessati,  dagli  esperti   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1,
del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 1° giugno 2016 con la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  20  giugno  2016  con  la  quale
l'Impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter  autorizzativo  ed  ha  comunicato  di  voler  variare   la
denominazione del prodotto in GATAN; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  aprile
2019, l'Impresa Helm  AG  con  sede  legale  in  Nordkanalstrasse  28
D-20097 Amburgo (Germania) e' autorizzata, ai sensi  del  regolamento
(CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il  prodotto  fitosanitario
denominato GATAN, con la  composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 50-100-500 e kg 1. 
  Il prodotto fitosanitario e' importato in confezioni  pronte  dallo
stabilimento dell'impresa Jiangsu Institute of Ecomones Co,  Ltd,  in
no. 95 Huanyuan North Road, Jiangsu Province P.R. China; 
    confezionato presso  lo  stabilimento  dell'impresa  Agropak,  in
Roman Brzezinski ul. Darwina ld 43-603 Jaworzno (Polonia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16700. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 20 luglio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco