IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  «Concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio» e successivi regolamenti della Commissione che  modificano
gli allegati del predetto regolamento relativamente alla  fissazione,
alla modifica o alla soppressione di un livello massimo di residuo  o
all'elenco dei prodotti ai quali i  livelli  massimi  di  residuo  si
applicano; 
  Visti, in particolare, i regolamenti (EU) n. 2015/401, n. 500/2013,
n. 322/2012 che  modificano  gli  allegati  II  e  III  del  suddetto
regolamento (CE) n. 396/2005, per quanto riguarda i  livelli  massimi
di residuo della sostanza attiva Fenpirazamina; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  «Relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle  miscele,
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006» e  successivi  regolamenti
della Commissione di modifica ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico e scientifico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 «Relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE», e successivi regolamenti di esecuzione; 
  Visti, in particolare, gli articoli 28, paragrafo  1,  29,  31,  32
concernenti i  requisiti  ed  il  contenuto  dell'autorizzazione  dei
prodotti fitosanitari e gli articoli 33-39  concernenti  i  requisiti
della domanda di detta autorizzazione e la procedura per il rilascio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   595/2012   della
Commissione  del  5  luglio  2012  che  approva  la  sostanza  attiva
Fenpirazamina, in conformita' al citato regolamento (CE) n. 1107/2009
fino al 31 dicembre 2022, e che modifica l'allegato B del regolamento
di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», per le parti ancora vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti»,  e  il
successivo regolamento di modifica di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», per le parti ancora vigenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 di adozione  del
Piano  di  azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei   prodotti
fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14  agosto
2012, n. 150; 
  Vista la domanda presentata in data 16 luglio 2012, in  conformita'
all'art. 33 del citato regolamento (CE)  n.  1107/2009,  dall'impresa
«Sumitomo Chemical Agro Europe  S.A.S.»,  con  sede  legale  in  Parc
d'Affaires de Crecy 2, Rue Claude Chappe 69771 Saint Didier  au  Mont
d'Or Cedex Lione (Francia), ai  fini  dell'autorizzazione,  ai  sensi
dell'art. 29 del suddetto  regolamento,  del  prodotto  fitosanitario
«Prolectus 50  WG»,  contenente  la  sostanza  attiva  Fenpirazamina,
indicando la Francia quale Stato membro relatore; 
  Visti i rapporti preliminari  di  valutazione  dell'Austria,  Stato
membro relatore relativamente all'uso del prodotto sulle  colture  in
serra, e della Francia, Stato membro  relatore  per  l'impiego  sulle
colture in campo, e  il  rapporto  conclusivo  di  valutazione  della
Francia che tiene conto dei commenti  formulati  dagli  Stati  membri
interessati,  tra  cui  l'Italia,  e   della   valutazione   eseguita
dall'Austria per quanto concerne gli usi in serra; 
  Vista  la   valutazione   del   Centro   internazionale   per   gli
antiparassitari  e  la  prevenzione  sanitaria  (ICPS),  per   quanto
concerne le condizioni di autorizzazioni del prodotto in questione; 
  Sentita la Commissione consultiva per i  prodotti  fitosanitari  di
cui all'art. 20 del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
tramite  consultazione  per  via  telematica  secondo  la   procedura
«Coinvolgimento della CCPF nell'ambito delle  valutazioni  effettuate
dagli istituti convenzionati» - CCPF07/05/2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 12 aprile 2016 con la  quale  e'
stata richiesta  la  documentazione  di  completamento  dell'iter  di
autorizzazione e dati tecnico-scientifici integrativi da  presentarsi
entro 24 mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta in data 12 aprile 2016 da cui  risulta  che
la citata impresa «Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S» ha presentato
la documentazione di completamento  richiesta  per  il  completamento
dell'iter; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Prolectus 50 WG»  fino  al  31
dicembre 2022, data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva  Fenpirazamina,  fatta  salva  la   presentazione   dei   dati
tecnico-scientifici integrativi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto  del  Ministero
della sanita' 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2022, l'impresa «Sumitomo Chemical  Agro  Europe  S.A.S.»,  con  sede
legale in Parc d'Affaires de Crecy 2, Rue Claude Chappe  69771  Saint
Didier au Mont d'Or Cedex Lione (Francia), e' autorizzata,  ai  sensi
dell'art. 29 del regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato «Prolectus 50 WG», con
la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nel  fac-simile   di
etichetta allegato al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici integrativi nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto fitosanitario e' confezionato nelle taglie da kg  0,250
- 0,5 - 1 - 1,2 - 2,4 - 3 - 5. 
  Il  prodotto  fitosanitario  e'  formulato  e  confezionato   nello
stabilimento «Isagro SpA» - Via Nettunense Km 23,400 -  Aprilia  (LT)
ed e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti
esteri SBM-Formulation CS 621 av. Jean  Foucault  -  F-34533  Beziers
(Francia) e INDALVA S.L.Ctra de la Matanza Km 0,5 - E-03300  Orihuela
(Alicante) Spagna. 
  Il prodotto fitosanitario e' registrato al n. 15549. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile di etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 23 maggio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco