IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo  1997,  n.  59»,   ed   in   particolare l'art.   115   recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista l'istanza presentata il  24  dicembre  2014  dall'impresa  SP
Sourcon Padena GmBH, con sede in Sindelfinger strasse, 72070 Tubingen
(DE),  finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione  del   prodotto
fitosanitario denominato  Proradix,  contenente  la  sostanza  attiva
Pseudomonas  sp  (ceppo  DSMZ  13134),  ai  sensi  dell'art.  33  del
regolamento (CE) n. 1107/2009, indicando l'Italia quale Paese  membro
relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   829/2013   della
commissione, del 29 agosto  2013,  che  approva  la  sostanza  attiva
Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, a norma  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009  del  Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che  modifica
l'allegato del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  della
commissione; 
  Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft  registration
report-DRR)  messo  a  disposizione   degli   Stati   membri,   della
commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e del richiedente,  dallo  Stato  membro  relatore
Italia in data 18 febbraio 2016; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati  dagli  Stati  membri  interessati,  dagli  esperti   della
commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1,
del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR); 
  Vista la nota dell'ufficio in data 10 maggio 2016 con la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo   e   ulteriore   documentazione    tecnico-scientifica
aggiuntiva conformemente  alle  indicazioni  richieste  dall'Istituto
scientifico di valutazione, da presentarsi entro 24 mesi  dalla  data
della presente nota; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  18  maggio  2016  con  la  quale
l'impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter autorizzativo; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  gennaio
2024, l'Impresa SP Sourcon Padena  GmBH,  con  sede  in  Sindelfinger
strasse 3, 72070 Tubingen (DE), e' autorizzata ai sensi dell'art.  33
del regolamento (CE)  n. 1107/2009,  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato PRORADIX,  con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nei teunini di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:    g
5-10-20-40-50-60-80-100-200-240-300-500-750, kg 1. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa in Cotignola (RA). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15260. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  comunicato  in   via   amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute  www.salute.gov.it  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 30 giugno 2016 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco