IL CONSIGLIO dell'Autorita' nazionale anticorruzione Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; Tenuto conto che l'adozione di pareri non vincolanti in materia di contratti pubblici richiesti dal mercato vigilato in ordine alla corretta interpretazione e applicazione della normativa di settore, con riferimento a casi concreti - fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del richiamato decreto legislativo n. 50/2016 - costituisce uno strumento di supporto alle stazioni appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza e della qualita' dell'attivita' delle stesse, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita' dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche; Tenuto conto che l'Autorita' nazionale anticorruzione svolge anche un'attivita' consultiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, degli enti di diritto privato che svolgono attivita' di pubblico interesse e, in determinati casi, di soggetti privati con riferimento a problemi interpretativi e applicativi posti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai decreti attuativi con riguardo a fattispecie specifiche; Ritenuto che la funzione consultiva attribuita all'Autorita' nazionale anticorruzione debba essere considerata strettamente connessa con le riconosciute funzioni di vigilanza, in quanto volta a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l'attivita' alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalita' che le caratterizza; Ritenuto opportuno adottare criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione sia in materia di prevenzione della corruzione sia di contratti pubblici; Vista la deliberazione del Consiglio del 20 luglio 2016; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. L'Autorita' svolge attivita' consultiva finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai suoi decreti attuativi, nonche' indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui e' previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 dello stesso decreto. 2. L'attivita' consultiva e' esercitata: a) quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novita'; b) quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata puo' trovare applicazione a casi analoghi; c) quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessita'; d) quando la richiesta sottoposta all'Autorita' presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio-economico; e) quando i profili problematici individuati nella richiesta per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall'Autorita', appaiono particolarmente significativi.