IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli
allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i
livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su
determinati prodotti;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o
modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche,
per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante
«Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante
«Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi
collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,
n. 183»
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione
del 1° agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della
sostanza attiva glifosate;
Visto che l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare ha
trasmesso alla Commissione la valutazione tossicologica dell'ammina
di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di
frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti
glifosate, ritenendo che: «rispetto al glifosate, in tutti i punti
finali esaminati sono stati osservati effetti tossici significativi
dell'ammina di sego polietossilata» e che per i prodotti fitosanitari
contenenti il glifosate, «la tossicita' deriva soprattutto dalla
componente ammina di sego polietossilata nella formulazione»;
Visto il considerato (5) del suddetto regolamento secondo cui: «A
norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in combinato disposto con l'art. 55 del regolamento (CE) n.
1107/2009, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare lo sviluppo e
l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche
alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di
pesticidi»;
Considerato che il medesimo regolamento di esecuzione dispone che
gli Stati membri provvedano affinche' i prodotti fitosanitari
contenenti glifosate non contengano il coformulante ammina di sego
polietossilata (n. CAS 61791-26-2);
Considerato altresi' che detto regolamento prevede che gli Stati
membri prestino particolare attenzione:
alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a
rischi soprattutto nelle aree non agricole;
ai rischi derivanti dall'uso nelle aree specifiche di cui
all'art. 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE, recepita con
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150,
a che gli usi pre-raccolto rispettino le buone pratiche agricole;
Ritenuto in conformita' a quanto riportato nel «Considerato» (6)
del suddetto regolamento che l'impiego dei prodotti fitosanitari
contenenti glifosate allo scopo di controllare il momento del
raccolto o di ottimizzare la trebbiatura non rientra nelle buone
pratiche agricole;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato regolamento alla
revoca dei prodotti fitosanitari contenenti glifosate con il
coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2)
riportati in allegato al presente decreto;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla modifica delle condizioni
di autorizzazione dei prodotti mediante:
revoca dell'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o dai
gruppi vulnerabili di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi
sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di
plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle
strutture sanitarie;
revoca dell'impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare
il raccolto o la trebbiatura;
divieto dell'uso non agricolo su «suoli contenenti una
percentuale di sabbia superiore all'80%» ai fini della protezione
delle acque sotterranee;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 22 agosto 2016 si adottano le seguenti disposizioni
di modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva glifosate:
revoca dell'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione o
dai gruppi vulnerabili di cui all'art. 15, comma 2, lettera a )
decreto legislativo n. 150/2012 quali: parchi, giardini, campi
sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di
plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle
strutture sanitarie;
revoca dell'impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare
il raccolto o la trebbiatura;
inserimento nella sezione delle prescrizioni supplementari
dell'etichetta in caso di impieghi non agricoli, della seguente
frase: «divieto, ai fini della protezione delle acque sotterranee,
dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia
superiore all'80%; aree vulnerabili e zone di rispetto, di cui
all'art. 93, comma 1 e all'art. 94, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152».
Le Imprese titolari delle autorizzazioni prodotti fitosanitari sono
tenute a presentare, entro il 5 settembre 2016, le etichette
opportunamente modificate ai fini della pubblicazione nella Banca
dati del Ministero della salute, nonche' a rietichettare, entro il 20
settembre 2016, i prodotti fitosanitari non ancora immessi in
commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove
etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi
di vendita, al fine della loro consegna all'acquirente/utilizzatore
finale.
Sono altresi' tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti
degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei
prodotti fitosanitari in conformita' alle disposizioni contenute nel
presente decreto.