Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni relative al Fondo di solidarieta' comunale
1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
2. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarieta' comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015»,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231
del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di
cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalita' per
l'anno 2016.
3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti
parole: «e si puo' applicare un correttivo statistico finalizzato a
limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse
attribuite a ciascun Comune».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 380-sexies
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1. - 380-quinquies (Omissis).
380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma
380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli
anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale, in deroga a quanto disposto dai
commi 380-ter e 380-quater, e' ripartito tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e
dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere
dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi
380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarieta'
comunale, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, e'
accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali
il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui
al periodo precedente, non assicura il ristoro di un
importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80
milioni di euro del Fondo di solidarieta' comunale e'
ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
(Omissis)."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
settembre 2015 (Fondo di solidarieta' comunale. Definizione
e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015):
"Art. 7. Verifiche successive
1. Per l'anno 2015 e' costituito un accantonamento di
euro 20.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale.
(Omissis)."
- Si riporta il testo del comma 380-quater
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1
1. - 380-ter (Omissis)..
380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30
per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017
e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a
titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono
assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla
predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per la quota
del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il
criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter e si puo'
applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare
le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse
attribuite a ciascun Comune. Per gli anni 2015 e 2016,
l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni
delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura
pari all'ammontare complessivo delle risorse nette
spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale
propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad
aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di
solidarieta' comunale netto per gli anni 2015 e 2016, ed e'
pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della
capacita' fiscale.
(Omissis)."