IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi» e ss.mm.ii.; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2003) e ss.mm.ii, e in particolare l'art. 72; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica, la cui autorizzazione di  spesa  e'  stata
successivamente ridotta dal comma 49, dell'art.  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 e dalla lettera f), del comma 2, dell'art.  27,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive  modifiche  e
integrazioni, recante  "Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario",  ed  in  particolare  gli  articoli  20  e  21,   che
regolamentano le procedure di valutazione in materia di  progetti  di
ricerca fondamentale, secondo le prassi  internazionali  della  «peer
review»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62,  comma
2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  in
conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123, definisca  le  spese  ammissibili,  le  caratteristiche
specifiche delle attivita' e degli strumenti, le modalita' e i  tempi
di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalita' della loro
concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle  procedure  e
delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria  vigente
in materia di aiuti di Stato in favore  dei  settori  della  ricerca,
dello sviluppo e dell'innovazione; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  di  conversione  del
decreto-legge  9   febbraio   2012,   n.   5,   recante   misure   di
semplificazione in materia di ricerca fondamentale, ed in particolare
l'art.  31,  che  stabilisce  le  modalita'  di  effettuazione  delle
verifiche  scientifiche,  amministrative  e  contabili  relative   ai
progetti di ricerca fondamentale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 19 febbraio 2013, n. 115, recante le  modalita'  di
utilizzo e gestione del Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST)  nonche'  disposizioni  procedurali
per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sulle  relative
risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, i cui interventi sono dichiarati compatibili con
il mercato comune a norma del regolamento (CE) n. 800/2008; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante   «Riordino   della   disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o
«Trattato di Lisbona»),  come  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea («GUUE») il 9 maggio 2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma  quadro
di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte  2020  e  abroga  la
decisione  n.  1982/2006/CE,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di
partecipazione e  diffusione  nell'ambito  del  programma  quadro  di
ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1906/2006, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea del 20 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Viste le comunicazioni della  Commissione  europea  2014  C/198/01,
recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a  favore
di ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Vista la decisione del Consiglio n. 2013/743/UE del 3 dicembre 2013
che stabilisce il programma specifico  di  attuazione  del  programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga
le decisioni 2006/971/CE,  2006/972/CE,  2006/973/CE,  2006/974/CE  e
2006/975/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
del 20 dicembre 2013; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto  il  Programma  operativo  nazionale  2014-2020   Ricerca   e
innovazione approvato dalla Commissione europea il 14 luglio 2015; 
  Visto il Programma nazionale  di  ricerca  («PNR»)  2015/2020,  che
individua gli  obiettivi,  le  azioni  e  i  progetti  finalizzati  a
migliorare l'efficienza e l'efficacia  del  sistema  nazionale  della
ricerca; 
  Visto il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante  il  quale
vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  nuove   procedure   per
disciplinare  gli  interventi  volti  a  sostenere  e  garantire   le
attivita' di ricerca fondamentale, con  conseguente  abrogazione  del
decreto n. 115/2013 innanzi citato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  le  modalita'  procedurali  di
selezione, gestione e controllo dei progetti di ricerca  fondamentale
ammessi a  valere  sul  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e ss.mm.ii.; 
    c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca  di  cui
all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    d) universita': le universita', statali  e  non  statali,  e  gli
istituti universitari a ordinamento speciale; 
    e) enti  pubblici  di  ricerca:  gli  enti  pubblici  di  ricerca
vigilati dal MIUR; 
    f) ricerca fondamentale: lavori  sperimentali  o  teorici  svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni
e di fatti osservabili,  senza  che  siano  previste  applicazioni  o
utilizzazioni commerciali dirette; 
    g) CdS: i Comitati di Selezione di cui all'art. 20 della legge 30
dicembre 2010,  n.  240,  cosi'  come  modificato  dall'art.  63  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    h) ERC: l'European Research Council; 
    i) unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche  costituenti
un gruppo di ricerca guidato da un responsabile  scientifico  locale,
con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria
italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca
vigilato dal MIUR; 
    j)  responsabile  scientifico  del  progetto:   il   coordinatore
nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative; 
    k) organismi di ricerca: tutti i  soggetti  pubblici  o  privati,
esclusi gli atenei e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal  MIUR,
le cui finalita' principali  consistano  nello  svolgere  in  maniera
indipendente attivita' di ricerca e nel garantire un'ampia diffusione
dei  risultati  di  tale  attivita'   mediante   l'insegnamento,   la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze; qualora tali soggetti
svolgano anche attivita' economiche, il finanziamento, i  costi  e  i
ricavi di tali  attivita'  devono  formare  oggetto  di  contabilita'
separata; le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva  su
tali soggetti, ad esempio in qualita' di azionisti  o  di  soci,  non
possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.