IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e ripubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239
del 14 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica
recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per
le attivita' ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al
decreto 9 aprile 1994»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 170
del 24 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per
le attivita' ricettive turistico - alberghiere con numero di posti
letto superiore a 25 e fino a 50»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015, recante «Approvazione
di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico
- alberghiere;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di
informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita'
ricettive turistico - alberghiere
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' ricettive - turistico alberghiere di cui all'allegato 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto.