IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art.
1, commi 46 e 47, che disciplinano la fornitura di gas naturale ai
clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri
cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di
un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si e'
ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas
naturale;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2, che prevede, fra
l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il
sistema idrico (di seguito Autorita') si possa avvalere del Gestore
dei servizi energetici Spa e dell'Acquirente Unico Spa per il
rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE» nel seguito «decreto legislativo»;
Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio
di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno,
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico tra
cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e'
ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas
naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004,
n. 239;
Visto l'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso alla
rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima
istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba
garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al
prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la
sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni definite
dall'Autorita' che deve altresi' garantire all'impresa di
distribuzione una adeguata remunerazione dell'attivita' svolta a
copertura dei costi sostenuti;
Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l'Autorita' ha
introdotto disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del
gas naturale con particolare riferimento alle modalita' di acquisto e
perdita della responsabilita' dei prelievi, alla disciplina
dell'inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di
pagamento (c.d. morosita') e al completamento dell'assetto previsto
in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando tra l'altro,
ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo, il servizio di default, finalizzato a garantire il
bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di
gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di un
fornitore, titolare del punto di riconsegna per il quale non
ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima
istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;
Vista la deliberazione 241/2013/R/GAS dell'Autorita' che ha
riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di default di
distribuzione in particolare stabilendo che la regolazione delle
partite economiche relative a prelievi di gas naturale di clienti
finali serviti dal fornitore del servizio di default rientrano nella
responsabilita' dell'impresa di distribuzione quale responsabile del
bilanciamento della propria rete;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9
agosto 2013, n. 98, che ha limitato ai soli clienti domestici il
diritto alla determinazione del prezzo di riferimento del gas
naturale definito dall'Autorita';
Visto il disegno di legge AS n. 2085, che prevede la soppressione,
a far data dal 1° gennaio 2018, del terzo periodo del comma 2,
dell'art. 22 decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e di
conseguenza la soppressione del c.d. regime di tutela per i clienti
domestici del settore del gas naturale;
Vista la delibera n. ARG/gas 64/09 dell'Autorita' ed il particolare
l'allegato A recante «Approvazione del Testo integrato delle
attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da
gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane», di seguito TIVG, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio
2011, del 3 agosto 2012, del 4 agosto 2013 e 31 luglio 2014 recanti,
rispettivamente, «Individuazione dei fornitori di ultima istanza per
gli anni termici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014» e 2014-2015 -
2015-2016;
Considerato che il nuovo assetto in materia di servizi di ultima
istanza prevede che la garanzia della continuita' dei prelievi,
effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale
che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa
avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o
attraverso il servizio di default e che le condizioni di accesso ai
due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare
gli oneri complessivi per il sistema nonche' di mantenere i
meccanismi incentivanti per le attivita' svolte dai diversi soggetti
coinvolti;
Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del cliente
finale in assenza di fornitore possono verificarsi anche in
conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura da
parte del soggetto venditore per morosita' del cliente finale, ed in
particolare:
a) nei casi di morosita' del cliente finale titolare di uno o piu'
punti di riconsegna disalimentabili, la risoluzione del contratto di
fornitura, secondo la regolazione dell'Autorita', puo' avvenire solo
successivamente all'espletamento, da parte del venditore, della
disciplina volta alla sospensione del medesimo punto di riconsegna e,
conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del cliente finale
si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione non e'
riuscita a sospendere il punto di riconsegna, ad esempio in quanto
non e' stato possibile accedere al misuratore, e quindi l'intervento
di chiusura del punto di riconsegna non e' risultato fattibile; in
tali casi, l'attivazione del servizio di default costituisce una
maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva
disalimentazione fisica del punto di prelievo, atteso che la
responsabilita' della tempestiva disalimentazione fisica del punto di
prelievo e' in capo all'impresa di distribuzione nell'ambito
dell'erogazione del suddetto servizio;
b) nei casi di morosita' del cliente finale titolare di uno o piu'
punti di riconsegna non disalimentabili, corrispondenti a punti di
prelievo nella titolarita' di utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, la risoluzione del contratto di fornitura non puo'
essere subordinata alla sospensione del punto di prelievo, non
essendo essa possibile date le caratteristiche dell'utenza stessa; in
tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva
disalimentazione del punto di riconsegna, ma si pone invece quella di
gestire in modo efficiente il rapporto commerciale con il cliente non
disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avra' trovato un nuovo
fornitore; quest'ultima esigenza e' stata disciplinata dalle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 3 agosto 2012 citato in premessa che ha
previsto l'applicazione del servizio di ultima istanza a tutti i
clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un fornitore
per qualsiasi causa;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'efficiente funzionamento
del sistema del gas naturale, prevedere che abbiano diritto a
beneficiare del servizio di ultima istanza, almeno fino all'entrata
in vigore di provvedimenti legislativi che ne stabiliscano modifica:
a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che,
per cause indipendenti dalla propria volonta', risultino privi di
fornitore;
b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa,
si trovino senza un fornitore;
Considerato che, la previsione di estendere il servizio di
fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non
disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di
morosita' di tali clienti, e cio' presenta elementi che eccedono il
rischio proprio dell'attivita' di vendita del gas naturale in
relazione alla natura non disalimentabile della fornitura;
Ritenuto opportuno, al fine di conseguire un quadro di maggiore
stabilita' della regolazione, che il servizio di ultima istanza sia
disciplinato al massimo per due anni termici consecutivi, come gia'
stabilito dal precedente provvedimento in materia, salvo una
riduzione del citato periodo biennale conseguente all'entrata in
vigore di provvedimenti legislativi che stabiliscono la soppressione
del regime di tutela per i clienti domestici del settore del gas
naturale;
Ritenuto quindi che, almeno per i due anni termici 2016-2017 e
2017-2018:
a) sia confermata l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione
degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza
connessi alla morosita' dei clienti non disalimentabili;
b) la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima
istanza sia svolta, come gia' effettuato in precedenza,
dall'Acquirente Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica
disciplinate dall'Autorita';
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7,
comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti
dell'Autorita' al fine di individuare i criteri e le modalita' per la
fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza
al massimo per il periodo relativo agli anni termici 2016-2017 e
2017-2018 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo
fornitore.
2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella
fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano,
anche temporaneamente, senza fornitore:
a) per motivi indipendenti dalla loro volonta'; detti clienti
finali sono i clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi all'anno di gas naturale;
b) per qualsiasi causa; detti clienti finali sono i titolari di
utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali,
case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture
pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di
assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi all'anno
di gas naturale.
3. L'Autorita' provvede a definire opportuni meccanismi di
reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di
ultima istanza connessi alla morosita' dei clienti non
disalimentabili di cui al comma 2, lettera b).