IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e s.m.i.  concernente  le
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine  protette  (DOP)  e
delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP),  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  97  del  27  aprile
2000; 
  Visto in particolare l'art. 4  del  predetto  decreto  n.  61413  e
s.m.i. che individua, in ciascuna filiera  produttiva,  la  categoria
dei «produttori e utilizzatori» dei prodotti  italiani  riconosciuti,
alla data di  emanazione  del  citato  decreto,  a  denominazione  di
origine protetta ovvero ad indicazione geografica protetta; 
  Visto il decreto 12 aprile 2000,  n.  61414  e  s.m.i.  concernente
l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli  organi  sociali
dei consorzi di tutela delle  denominazioni  di  origine  protette  e
delle indicazioni geografiche  protette,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000; 
  Visto in particolare l'art. 2  del  predetto  decreto  n.  61414  e
s.m.i. che individua, all'interno delle elencate filiere  produttive,
le corrispondenti categorie produttive; 
  Visto il regolamento (UE) n.  882/2014  della  Commissione  del  31
luglio  2014,  con  il  quale  e'  stata   registrata   l'indicazione
geografica protetta «Torrone di Bagnara» nella filiera  «prodotti  di
panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria»; 
  Considerato  che  il  prodotto  IGP  sopra  menzionato   e'   stato
registrato  nella  filiera  «prodotti  di  panetteria,   pasticceria,
confetteria o biscotteria»; 
  Considerato che i citati  decreti  del  12  aprile  2000  e  s.m.i.
prevedono esclusivamente la filiera «prodotti di panetteria»; 
  Considerato che la filiera «prodotti di pasticceria, confetteria  o
biscotteria» non e' prevista nei decreti 12 aprile 2000 e s.m.i.; 
  Ritenuto pertanto di dover integrare i predetti decreti  12  aprile
2000  e  s.m.i.  con  l'inserimento  della   filiera   «prodotti   di
pasticceria, confetteria o biscotteria»; 
  Ritenuto inoltre di dover integrare i citati decreti 12 aprile 2000
e s.m.i. con l'individuazione delle categorie della filiera «prodotti
di pasticceria, confetteria o biscotteria»; 
  Ritenuto inoltre necessario individuare la categoria «produttori  e
utilizzatori» che, all'interno della filiera produttiva «prodotti  di
pasticceria,   confetteria   o   biscotteria»,   assume   un    ruolo
insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari
della DOP o IGP.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art.  4  del  decreto  12  aprile  2000  recante  disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi  di
tutela  delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e   delle
indicazioni geografiche protette (IGP), e' integrato con la  seguente
categoria di produttori ed utilizzatori: 
    o)  «produttori»  nella   filiera   «prodotti   di   pasticceria,
confetteria o biscotteria».