Il MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
citato, che prevede  la  partecipazione  degli  enti  locali  per  la
prestazione di servizi finalizzati  all'accoglienza  dei  richiedenti
asilo e dei titolari  di  protezione  internazionale  o  di  permesso
umanitario, nell'ambito del Sistema  di  protezione  per  richiedenti
asilo e rifugiati (SPRAR); 
  Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
citato, che ha istituito il Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i
servizi dell'asilo per  il  finanziamento  delle  attivita'  e  degli
interventi di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25  e  successive
modifiche, recante «Attuazione  della  direttiva  2005/85/UE  recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati  membri  ai  fini
del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142  «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE/ recante  norme  relative  all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale,  nonche'  della  direttiva
2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini  del  riconoscimento  e
della revoca  dello  status  di  protezione  internazionale»,  ed  in
particolare gli articoli 14 e  19,  rispettivamente  sul  sistema  di
accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei
i minori stranieri non accompagnati; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 142, citato, sul sistema di accoglienza territoriale, che  demanda
ad un decreto  del  Ministro  dell'interno  la  determinazione  delle
modalita' di presentazione da parte degli enti locali di cui all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, delle domande  di
contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi
dell'asilo di cui  all'art.  1-septies  del  medesimo  decreto-legge,
anche in deroga al limita  dell'80%  di  cui  al  comma  2  dell'art.
1-sexies citato, nonche' l'individuazione delle linee  guida  per  la
predisposizione dei servizi di accoglienza  da  assicurare  da  parte
degli enti locali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7  agosto  2015,
comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  233
del 7 ottobre 2015, con  cui  e'  stato  indetto  un  avviso  per  la
presentazione di progetti di accoglienza con scadenza nell'anno 2017; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27  aprile  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  118
del 23 maggio 2015, ed in  data  30  luglio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del  4  settembre
2013, con cui sono stati indetti gli avvisi per la  presentazione  di
progetti di accoglienza, entrambi con scadenza nell'anno 2016; 
  Ravvisata l'esigenza di favorire la  rete  degli  enti  locali  che
erogano i servizi di accoglienza in favore dei richiedenti e titolari
di  protezione  internazionale  o  umanitaria,  anche  attraverso  la
maggiore  stabilita'   di   progetti   gia'   avviati,   nonche'   la
semplificazione del procedimento di accesso ai finanziamenti; 
  Ritenuto di dover adeguare le linee guida per la presentazione  dei
progetti di accoglienza e per l'accesso ai  finanziamenti  del  Fondo
nazionale per le  politiche  ed  i  servi  dell'asilo  in  precedenza
emanate, in modo da renderle conformi alle  previsioni  del  presente
decreto; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 3 agosto 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto ha per oggetto le modalita'  di  accesso  da
parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale  per  le
politiche ed i servizi dell'asilo,  di  cui  all'art.  1-septies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  39,   per   la
predisposizione dei servizi di accoglienza  per  i  richiedenti  e  i
beneficiari  di  protezione  internazionale  e  per  i  titolari  del
permesso umanitario previsto  dall'art.  32,  comma  3,  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  nonche'  l'approvazione  delle
linee guida per  il  funzionamento  del  Sistema  di  protezione  per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui  all'art.  1-sexies  del
medesimo decreto-legge.