IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Considerato che tale fenomeno ha determinato una  grave  situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza  dei
beni pubblici e privati, provocando un elevato numero di vittime,  il
ferimento di varie persone e lo sgombero di diversi immobili pubblici
e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in  essere  ogni  azione   urgente   finalizzata   al   soccorso   ed
all'assistenza   alla   popolazione,   nonche'   all'adozione   degli
interventi   provvisionali   strettamente   necessari   alle    prime
necessita'; 
  Rilevato,  altresi',  che  a  causa  del  terremoto   sussiste   la
necessita' di acquisire, mobilitare  e  rendere  disponibili  i  beni
utili a fornire il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale in atto,  per  intensita'  ed
estensione, richiede  di  essere  fronteggiata  con  mezzi  e  poteri
straordinari in deroga alla vigente normativa; 
  Acquisite le intese delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Coordinamento degli interventi 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Capo del  Dipartimento
della Protezione civile assicura il  coordinamento  degli  interventi
necessari  a   fronteggiare   la   situazione   emergenziale,   anche
avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo  e,  in
qualita' di soggetti attuatori, dei  presidenti  delle  regioni,  dei
prefetti e dei sindaci dei comuni  interessati  dall'evento  sismico,
nonche' delle componenti e delle  strutture  operative  del  Servizio
nazionale della  protezione  civile,  secondo  il  modello  operativo
indicato al successivo art. 2. I presidenti delle regioni, i prefetti
e i sindaci  interessati  si  avvalgono  delle  rispettive  strutture
organizzative. La Struttura  operativa  per  il  monitoraggio  ed  il
coordinamento delle attivita' necessarie a fronteggiare le situazioni
emergenziali derivanti da calamita' naturali del Ministero dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  attua  gli   interventi
nell'ambito del coordinamento di cui al presente comma. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 assicurano la realizzazione: 
    a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti
a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare  l'indispensabile
attivita'  di  soccorso,  assistenza  e  ricovero  delle  popolazioni
colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) delle attivita' da porre in essere, anche in termini di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) degli  interventi  urgenti  volti  ad  evitare  situazioni  di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 
  3. I soggetti di  cui  al  comma  1  provvedono  nell'ambito  degli
indirizzi e delle indicazioni operative  del  Capo  del  Dipartimento
della Protezione Civile e nel limite delle risorse finanziarie di cui
all'art. 4.