IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   «laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato che la pubblicazione nella G.U.R.I. di un provvedimento
rivolto ad una pluralita' di societa' cooperative per lo scioglimento
senza nomina di commissario liquidatore delle stesse  viene  ritenuto
congruo in quanto, ex art. 8, comma 3 della legge 7 agosto  1990,  n.
241,  «qualora  per  il  numero  dei  destinatari  la   comunicazione
personale  non  sia  possibile  o  risulti  particolarmente  gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di  pubblicita'  idonee  di
volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima», dato  che  i
destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili  gia'  in
sede di revisione/ispezione  e  che  per  gli  stessi  non  e'  stato
possibile ricavare un indirizzo  pec  valido  da  utilizzare  per  la
comunicazione di avvio del procedimento; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in data 30 giugno 2016 nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 151 - serie generale  -  e'  stato  pubblicato
l'avviso dell'avvio del procedimento per  lo  scioglimento  per  atto
dell'autorita' senza nomina del  commissario  liquidatore  di  n.  42
societa' cooperative aventi sede nelle regioni:  Calabria,  Campania,
Lazio, Liguria,  Puglia  e  Sardegna,  ai  sensi  delle  norme  sopra
indicate; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla
sopra citata disposizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte, senza  nomina  del  commissario  liquidatore,  le  42
societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.