Il presente provvedimento modifica le disposizioni in materia  di
segnalazioni  a  carattere  consuntivo   relative   all'emissione   e
all'offerta di strumenti finanziari (di  seguito  le  «Disposizioni»)
adottate con provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2015  e
che entreranno in vigore il prossimo 1° ottobre 2016. 
    La maggior parte delle  modifiche  -  riguardanti  la  decorrenza
degli obblighi segnaletici  e  la  tempistica  degli  stessi  -  sono
limitate ai seguenti soggetti di cui alla lettera  c)  del  paragrafo
2.1. delle Disposizioni: 
      i. soggetti che collocano in Italia  gli  strumenti  finanziari
emessi da soggetti non residenti  diversi  da  quelli  indicati  alla
lettera  b)  del  paragrafo  2.1.  «Ambito  di  applicazione»   delle
Disposizioni; 
      ii. in assenza di soggetti collocatori  di  cui  al  punto  i),
l'offerente, nel caso di offerta al pubblico. 
    In particolare, con riferimento ai soggetti sopra indicati: 
      la  tempistica  di  cui  alla  lettera  a)  del  paragrafo   3.
«Contenuto e modalita' della  segnalazione»  e'  modificata  come  di
seguito descritto: 
        i dati  di  cui  alla  Sezione  1  «Informazioni  anagrafiche
all'emissione», alla Sezione 2  «Altre  informazioni  anagrafiche»  e
alla Sezione 3 «Strumenti  finanziari  strutturati»  dell'Allegato  A
devono essere segnalati  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  al
deposito del prospetto presso l'autorita' competente o - nel caso  in
cui il deposito non sia dovuto - entro il ventesimo giorno successivo
alla data di regolamento o di emissione; 
      la decorrenza degli obblighi segnaletici e' posticipata  al  1°
gennaio 2017; resta fermo che le informazioni relative agli strumenti
finanziari collocati o offerti nel periodo dal 1° ottobre 2016 al  31
dicembre 2016 dovranno essere segnalate entro il 20 gennaio 2017; 
      le informazioni relative all'ammontare dei rimborsi anticipati,
cosi' come  le  informazioni  trimestrali  periodiche  successive  al
trimestre  di  chiusura  del  collocamento   di   covered   warrants,
certificates, ETC e ETN, non sono dovute. 
    Infine, con riferimento a  tutti  i  soggetti  destinatari  della
disciplina, si precisa che la segnalazione dell'importo  collocato  o
sottoscritto all'estero - di cui  alla  sezione  4  «Informazioni  di
carattere quantitativo» - e' dovuta solo per gli emittenti residenti. 
    Le Disposizioni modificate sono allegate in versione integrale al
presente  provvedimento,  che  sara'  pubblicato  sul  sito  internet
www.bancaditalia.it e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana. 
      Roma, 10 agosto 2016 
 
                                 Il Vice direttore generale: Sannucci