IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il
quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere
di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili;
Visto l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con il
quale, tra l'altro, si prevede che la ripresa dei versamenti dei
tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni,
interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione
secondo le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle
finanze;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli
eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Viste le note n. USCM/109/U/2016 del 25 agosto 2016 e n.
USCM/110/U/2016 del 29 agosto 2016, della Presidenza del Consiglio
dei ministri, con le quali sono stati comunicati i comuni danneggiati
dai predetti eventi sismici;
Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei
beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane,
numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati
e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei
contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei suddetti
territori;
Decreta:
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto
2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio
dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini
dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'art. 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso
di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma
1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i
versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e'
applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni
del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016, relativamente ai quali trova
applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre 2016
Il Ministro: Padoan