IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12; Visto l'art. 2545-octiesdecies, del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 2016 e' stato pubblicato, a norma del citato art. 2545-octiesdecies codice civile, l'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese nei confronti della societa' cooperativa Timer in Castel San Giorgio (SA) in liquidazione ordinaria e che non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni di esercizio; Considerato altresi' che non sono state presentate da parte di creditori o di altri interessati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2545-octiesdecies codice civile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione; Rilevato che sono conseguentemente integrati i presupposti di cui all'art. 2545-octiesdecies, comma 3 del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese; Decreta: Art. 1 Per la cooperativa "Timer" in Castel San Giorgio (SA) c.f. 03523250656 e' accertato il ricorrere dei presupposti ai fini della cancellazione dal registro delle imprese, a cura del conservatore territorialmente competente.