IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  agosto  2002,  n.  220,  ed  in
particolare l'art. 12; 
  Visto l'art. 2545-octiesdecies, del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 32 del 9 febbraio 2016 e' stato pubblicato,  a  norma  del  citato
art. 2545-octiesdecies codice civile,  l'avvio  del  procedimento  di
cancellazione dal registro delle imprese nei confronti della societa'
cooperativa  Timer  in  Castel  San  Giorgio  (SA)  in   liquidazione
ordinaria e che non ha depositato i  bilanci  di  esercizio  relativi
agli ultimi cinque anni di esercizio; 
  Considerato altresi' che non sono  state  presentate  da  parte  di
creditori o di altri interessati, ai  sensi  del  comma  3  dell'art.
2545-octiesdecies codice  civile,  entro  il  termine  perentorio  di
trenta  giorni  dalla  predetta  pubblicazione,  domande   intese   a
consentire la prosecuzione della liquidazione; 
  Rilevato che sono conseguentemente integrati i presupposti  di  cui
all'art. 2545-octiesdecies, comma 3 del codice civile, ai fini  della
cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  la  cooperativa  "Timer"  in  Castel  San  Giorgio  (SA)  c.f.
03523250656 e' accertato il ricorrere dei presupposti ai  fini  della
cancellazione dal registro delle imprese,  a  cura  del  conservatore
territorialmente competente.