IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile; 
  Visto l'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto direttoriale 6 marzo 2015 con il quale la «Titti e
Company - societa' cooperativa sociale» e'  stata  sciolta  per  atto
dell'autorita' senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore
ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies, primo comma, codice civile; 
  Considerato che il provvedimento si fondava sulle risultanze  della
mancata revisione,  effettuata  dalla  Confcooperative,  Associazione
nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, conclusa in
data 4 agosto 2014 con la proposta di adozione del  provvedimento  di
scioglimento, in quanto «l'ente costituitosi nel luglio 2008  risulta
non aver presentato alcun bilancio d'esercizio»; 
  Vista l'istanza di riesame  datata  26  maggio  2015  avanzata  dal
legale rappresentante dell'ente; 
  Preso atto che la cooperativa ha comunque compiuto atti di gestione
e precisamente ha stipulato una convenzione con il  Comune  di  Rieti
per la gestione dell'asilo nido «Titti e Company»; 
  Considerato, quindi, che il provvedimento di scioglimento e'  stato
adottato sulla base di errate oggettive rappresentazioni  dei  fatti,
non sussistendo - al momento dell'adozione dell'atto - il presupposto
della inattivita' dell'ente; 
  Considerato, inoltre, che la cooperativa ha depositato i bilanci di
esercizio; 
  Considerato che si deve considerare assolto il presupposto di legge
relativo alla ragionevolezza del termine di  adozione  in  quanto  il
presente atto  di  autotutela  viene  assunto  nei  confronti  di  un
provvedimento del 6 marzo 2015; 
  Tenuto conto dell'interesse alla  rimozione  del  provvedimento  di
scioglimento manifestato  dai  destinatari  del  citato  decreto  con
l'istanza di riesame; 
  Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto
all'adozione  del  presente  provvedimento  di  autotutela  ex   art.
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
annullamento del decreto direttoriale 6 marzo 2015 con  il  quale  la
«Titti e Company - societa' cooperativa sociale» e' stata sciolta per
atto dell'autorita'  senza  far  luogo  alla  nomina  di  commissario
liquidatore  ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies,  primo  comma,
codice civile; 
 
                              Decreta: 
 
  Il decreto direttoriale 6 marzo  2015  e'  annullato  relativamente
allo scioglimento  d'autorita'  senza  nomina  di  liquidatore  della
societa'  cooperativa  sociale  «Titti  e  Company»  codice   fiscale
01030530578, con sede in Rieti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso  al
tribunale amministrativo regionale ovvero  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. 
 
    Roma, 30 giugno 2016 
 
                                        Il direttore generale: Moleti