IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, recante  disposizioni  comuni  in
materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visti gli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, recante disposizioni di riordinamento degli istituti doganali
e revisione delle procedure di accertamento e controllo; 
  Vista la legge 27 luglio 2000,  n.  212,  recante  disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, in materia di  obbligo  della  fatturazione  elettronica  nei
confronti della pubblica amministrazione ed, in particolare, i  commi
211 e 212, che prevedono l'istituzione del  Sistema  di  interscambio
per la trasmissione delle fatture elettroniche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  7
marzo 2008, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 103 del 3 maggio  2008,  con  il  quale  l'Agenzia  delle
entrate  e'  stata  individuata  quale   gestore   del   Sistema   di
interscambio, che si  avvale  della  SOGEI  -  Societa'  generale  di
informatica S.p.A. per i servizi strumentali e la conduzione  tecnica
del medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24  gennaio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  21
del 27 gennaio 2014; 
  Visto l'art. 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23,  con  il
quale e' stata conferita delega al  Governo,  alla  lettera  d),  per
introdurre  norme  per  incentivare,  mediante  una  riduzione  degli
adempimenti amministrativi e contabili  a  carico  dei  contribuenti,
l'utilizzo  della  fatturazione   elettronica   e   la   trasmissione
telematica  dei  corrispettivi,  nonche'   adeguati   meccanismi   di
riscontro tra la documentazione in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto e le transazioni effettuate, potenziando i relativi  sistemi
di tracciabilita'  dei  pagamenti,  nonche',  alla  lettera  g),  per
prevedere  specifici  strumenti  di  controllo   relativamente   alle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici; 
  Visto l'art. 1, comma 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,  di  seguito
denominato «decreto legislativo», di attuazione del  citato  art.  9,
comma 1, lettere d) e  g),  della  legge  n.  23  del  2014,  recante
disposizioni in materia di trasmissione telematica  delle  operazioni
IVA e di controllo  delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso
distributori automatici; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del decreto  legislativo,
che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite nuove modalita' semplificate  di  controlli  a
distanza dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle  relative
variazioni, acquisiti dall'Agenzia delle entrate  anche  mediante  il
Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi  211  e  212,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  basate  sul  riscontro  tra  i  dati
comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d),  del  decreto
legislativo, che prevede la riduzione dei termini di decadenza di cui
all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ed all'art. 43, primo comma del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai  soggetti
che  garantiscono  la  tracciabilita'  dei  pagamenti  effettuati   e
ricevuti nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto  legislativo,
che prevede che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  individuati  i  soggetti  ammessi  al   programma   di
assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate ai  sensi  dell'art.
4, comma 1, dello stesso decreto; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Controlli a distanza 
 
  1. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse  e
ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti  anche  mediante  il
Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi  211  e  212,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per effettuare  controlli  incrociati
con i dati contenuti in altre banche  dati  conservate  dalla  stessa
Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche,  al  fine  di  favorire
l'emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634  e
seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della legge 27  luglio
2000, n. 212,  l'Agenzia  delle  entrate  provvede  ad  informare  il
contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui  al
comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti. 
  3. L'effettuazione dei controlli a  distanza  di  cui  al  presente
articolo  non  fa  venir  meno  i  poteri,  in   capo   agli   organi
dell'Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51  e  52  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15,  comma  6,
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.