IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  successive  modificazioni,
recante «Riordino della legislazione in materia portuale»; 
  Visto l'articolo 5-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84
e successive modificazioni, che prevede che il progetto  relativo  ad
operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino  costiere  poste
in siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale  sia
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sotto il
profilo tecnico-economico, e poi trasmesso al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare  ai  fini  dell'approvazione
definitiva; 
  Visto l'articolo 5-bis, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n.  84
e successive  modificazioni,  ai  sensi  del  quale  il  progetto  di
dragaggio deve basarsi su tecniche idonee ad evitare  la  dispersione
del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle  casse
di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui  al
comma 3 del medesimo articolo; 
  Visto che l'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28  gennaio  1994,
n. 84, prevede che il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e trasporti,  adotti  con  proprio  decreto  le  norme
tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali
e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al
fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati  ed  al  fine  di
quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 5-bis; 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque ed, in particolare, l'articolo 1, che
pone l'obiettivo di proteggere, rafforzare  e  migliorare  l'ambiente
acquatico; 
  Vista  la  direttiva  2006/118/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  12  dicembre  2006  sulla  protezione   delle   acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, ed in particolare
l'articolo 4, comma 3 riferimento ai criteri di definizione dei corpi
idrici artificiali o fortemente modificati; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19  novembre  2008  sui  rifiuti,  che  ha  abrogato  e
sostituito la direttiva 2006/12/CE; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di «Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 80, comma 1,  lettera
s), che individua tra i compiti di rilievo nazionale  in  materia  di
inquinamento delle acque l'autorizzazione agli scarichi  in  mare  da
parte di navi e aeromobili; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni ed,  in
particolare, l'articolo 109, comma 2, che prevede  l'adozione  di  un
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo  economico,  delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, per la definizione di  modalita'  tecniche  ed  i  criteri
generali per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione  in  mare
di materiale derivante da attivita' di escavo dei  fondali  marini  o
salmastri o di terreni litoranei emersi; 
  Visto l'articolo 252, comma 4, del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, che attribuisce  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare la competenza sulla  procedura
di bonifica dei siti di interesse nazionale; 
  Visto  il  decreto  7  novembre  2008  recante  «Disciplina   delle
operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse  nazionale,
ai sensi dell'articolo 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»; 
  Acquisito il formale concerto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, reso con nota n. 0018553 del 9 maggio 2016; 
  Udito il parere interlocutorio del  Consiglio  di  Stato,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  28
gennaio 2016, nonche' il parere  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del  24
marzo 2016; 
  Vista la nota n. 12837 del 13 giugno 2016, con cui  e'  stata  resa
alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo  5-bis,  comma  6,  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84, il presente decreto disciplina le modalita' e le
norme tecniche delle operazioni di dragaggio nelle  aree  portuali  e
marino costiere poste in siti di  bonifica  di  interesse  nazionale,
anche al fine del reimpiego dei  materiali  dragati  ovvero  per  gli
utilizzi di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-bis. 
  2. Tutte le operazioni di dragaggio, inclusa la movimentazione  del
sedimento, il trasporto, la collocazione finale secondo le  modalita'
di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio  1994,  n.
84, devono essere realizzate secondo modalita' tali  da  prevenire  o
ridurre al  minimo  gli  impatti  sull'ambiente  circostante,  ed  in
particolare escludendo ogni deterioramento significativo e misurabile
delle risorse naturali interessate e  delle  loro  utilita',  nonche'
eventuali dispersioni e rilasci accidentali di materiale. 
  3. Le operazioni di deposito, trasporto e trattamento del materiale
che non rispetta i requisiti di qualita' stabiliti per l'utilizzo  ai
sensi dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84  restano
soggette al regime dei rifiuti di  cui  alla  Parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Il presente decreto non si applica alle  operazioni  inerenti  i
materiali provenienti dai siti di interesse nazionale  risultanti  da
operazioni di  dragaggio  nelle  aree  portuali  e  marino  costiere,
destinati  ad  essere  gestiti  al  di  fuori  di  detti  siti.  Tali
operazioni sono autorizzate nel rispetto delle modalita'  discendenti
dall'applicazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - La legge 28  gennaio  1994,  n.  84  (Riordino  della
          legislazione in  materia  portuale),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  5-bis,  della  citata
          legge n. 84 del 2004: 
              «Art. 5-bis (Disposizioni in materia di  dragaggio).  -
          1. Nelle aree portuali e marino costiere poste in  siti  di
          bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni, le operazioni di  dragaggio  possono  essere
          svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione   del
          progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al  fine  di
          evitare che tali operazioni possano pregiudicare la  futura
          bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su
          tecniche idonee ad evitare dispersione del  materiale,  ivi
          compreso  l'eventuale  progetto  relativo  alle  casse   di
          colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento  di
          cui al comma 3, e' presentato  dall'autorita'  portuale  o,
          laddove non  istituita,  dall'ente  competente  ovvero  dal
          concessionario  dell'area  demaniale  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio  e  del  mare.  Il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio  decreto,
          approva il progetto entro trenta giorni  sotto  il  profilo
          tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  per  l'approvazione   definitiva.   Il   decreto   di
          approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare deve intervenire entro trenta  giorni
          dalla suddetta trasmissione,  previo  parere,  solo  se  il
          progetto  di  dragaggio  prevede  anche  il   progetto   di
          infrastrutture   di   contenimento   non    comprese    nei
          provvedimenti  di  rilascio  della  Valutazione   d'impatto
          ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento,  o
          comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della
          Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n.  152,  sull'assoggettabilita'  o  meno  del
          progetto alla valutazione di impatto ambientale. Il decreto
          di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi  6
          e 7 del citato  articolo  252  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e allo stesso  deve  essere  garantita
          idonea forma di pubblicita'. 
              2. I materiali derivanti dalle attivita'  di  dragaggio
          di  aree  portuali  e  marino-costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni  loro  singola
          frazione granulometrica ottenuta a seguito  di  separazione
          con metodi fisici: 
              a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito  di
          trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della  rimozione
          degli inquinanti, ad esclusione  dei  processi  finalizzati
          alla    immobilizzazione    degli    inquinanti     stessi,
          caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche  idonee
          con riferimento al sito di destinazione, e  non  presentino
          positivita' ai test  eco-tossicologici,  su  autorizzazione
          dell'autorita' competente per la bonifica,  possono  essere
          immessi o refluiti nei corpi idrici dai  quali  provengono,
          ovvero possono essere utilizzati per il  rifacimento  degli
          arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare
          lo stato dei fondali attraverso attivita' di  capping,  nel
          rispetto delle modalita' previste dal  decreto  di  cui  al
          comma  6.  Restano  salve  le  competenze   della   regione
          territorialmente interessata; 
              b) qualora  presentino,  all'origine  o  a  seguito  di
          trattamenti   aventi   esclusivamente   lo   scopo    della
          desalinizzazione ovvero della rimozione  degli  inquinanti,
          ad  esclusione  quindi  dei   processi   finalizzati   alla
          immobilizzazione  degli  inquinanti  stessi,   livelli   di
          contaminazione  non  superiori  a  quelli  stabiliti  nelle
          colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in  funzione
          della destinazione d'uso e qualora  risultino  conformi  al
          test di cessione da compiere con il metodo  e  in  base  ai
          parametri di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5
          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72
          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998,  possono
          essere destinati a impiego a  terra  secondo  le  modalita'
          previste dal decreto di cui al  comma  6.  Nel  caso  siano
          destinati  a  impiego  in  aree  con   falda   naturalmente
          salinizzata, i materiali  da  collocare  possono  avere  un
          livello  di  concentrazione  di  solfati   e   di   cloruri
          nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui
          all'allegato   3   del   citato   decreto   del    Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
          parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta
          qualsiasi   modificazione   delle   caratteristiche.   Tale
          destinazione deve essere indicata nei progetti  di  cui  al
          comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
          dragaggio costituisce altresi'  autorizzazione  all'impiego
          dei materiali fissandone l'opera  pubblica,  il  luogo,  le
          condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione
          dei corrispondenti materiali naturali; 
              c) qualora risultino non  pericolosi  all'origine  o  a
          seguito  di  trattamenti  finalizzati  esclusivamente  alla
          rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi   dei
          processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti
          stessi quali  solidificazione  e  stabilizzazione,  possono
          essere destinati a  refluimento  all'interno  di  casse  di
          colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture  di
          contenimento   o   di   conterminazione   realizzate    con
          l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea
          con i criteri di  progettazione  formulati  da  accreditati
          standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri
          dell'Unione  europea  e   con   caratteristiche   tali   da
          garantire,  tenuto  conto  degli  obiettivi  e  dei  limiti
          fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la
          salute e per  l'ambiente  con  particolare  riferimento  al
          vincolo di  non  peggiorare  lo  stato  di  qualita'  delle
          matrici ambientali, suolo, sottosuolo,  acque  sotterranee,
          acque superficiali, acque  marine  e  di  transizione,  ne'
          pregiudicare il conseguimento degli obiettivi  di  qualita'
          delle stesse; 
              d) qualora risultino caratterizzati  da  concentrazioni
          degli inquinanti al di  sotto  dei  valori  di  riferimento
          specifici definiti in conformita' ai criteri approvati  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, l'area o le  aree  interessate  vengono  escluse  dal
          perimetro del sito di  interesse  nazionale  previo  parere
          favorevole della conferenza di servizi di cui  all'articolo
          242, comma 13, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152. 
              3. Nel caso di opere il  cui  progetto  abbia  concluso
          l'iter approvativo alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  tali  requisiti  sono  certificati
          dalle amministrazioni titolari delle  opere  medesime.  Nel
          caso in cui, al termine delle attivita' di  refluimento,  i
          materiali di cui sopra presentino livelli  di  inquinamento
          superiori  ai  valori  limite  di  cui   alla   Tabella   1
          dell'allegato 5 alla parte IV del  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006 deve essere attivata la procedura di  bonifica
          dell'area derivante dall'attivita' di colmata in  relazione
          alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione
          delle  norme   vigenti   in   materia   di   autorizzazione
          paesaggistica.  Nel  caso  di   permanenza   in   sito   di
          concentrazioni  residue  degli   inquinanti   eccedenti   i
          predetti valori limite, devono essere  adottate  misure  di
          sicurezza che garantiscano comunque la tutela della  salute
          e  dell'ambiente.  L'accettabilita'  delle   concentrazioni
          residue degli inquinanti eccedenti  i  valori  limite  deve
          essere accertata attraverso una metodologia di  analisi  di
          rischio con procedura  diretta  e  riconosciuta  a  livello
          internazionale che assicuri, per la parte di interesse,  il
          soddisfacimento    dei    "Criteri     metodologici     per
          l'applicazione nell'analisi di rischio  sanitaria  ai  siti
          contaminati" elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto  superiore
          di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
          dell'ambiente. I principali criteri di riferimento  per  la
          conduzione   dell'analisi   di   rischio   sono   riportati
          nell'allegato B del decreto ministeriale 7  novembre  2008.
          Per la verifica della presenza di valori di  concentrazione
          superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa  e  per
          la  valutazione  dell'accettabilita'  delle  concentrazioni
          residue degli  inquinanti  si  tiene  conto  del  contenuto
          dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma  1.  Tale
          procedura puo' essere attuata con l'impiego  di  tecnologie
          che   possano   consentire,   contestualmente   alla   loro
          applicazione, l'utilizzo delle aree medesime. 
              4. I materiali di cui al comma 3  destinati  ad  essere
          refluiti   all'interno   di   strutture   di   contenimento
          nell'ambito  di  porti  nazionali  diversi  da  quello   di
          provenienza devono  essere  accompagnati  da  un  documento
          contenente le indicazioni di cui all'art. 193, comma 1, del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e
          dei galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste
          dalle  norme  nazionali  e  internazionali  in  materia  di
          trasporto    marittimo    e    garantiscono     l'idoneita'
          dell'impresa.  Le  Autorita'   marittime   competenti   per
          provenienza e  destinazione  dei  materiali  concordano  un
          sistema  di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante
          vigilanza durante il trasporto dei  materiali,  nell'ambito
          delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere  gestito
          secondo quanto previsto ai commi 2  e  3  viene  verificata
          mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima  del
          dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal
          citato decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche  al
          decreto di cui al periodo  precedente  sono  apportate  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare.   In   caso   di   realizzazione,
          nell'ambito  dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture
          adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti  dalle
          attivita'  di  dragaggio  nonche'   dalle   operazioni   di
          bonifica, prima della loro messa a  dimora  definitiva,  il
          termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza
          limitazione   di   quantitativi,   assicurando    il    non
          trasferimento degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.
          Sono  fatte  salve  le   disposizioni   adottate   per   la
          salvaguardia della  laguna  di  Venezia.  Si  applicano  le
          previsioni    della    vigente     normativa     ambientale
          nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione  a
          terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
              6.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e trasporti, adotta con proprio  decreto  le
          norme tecniche applicabili  alle  operazioni  di  dragaggio
          nelle aree portuali e marino  costiere  poste  in  siti  di
          bonifica di  interesse  nazionale  al  fine  dell'eventuale
          reimpiego dei  materiali  dragati  ed  al  fine  di  quanto
          previsto dal comma 2 del presente articolo. Fino alla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,
          si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
          art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              7.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modifiche,
          per i  porti  di  categoria  II,  classe  III,  la  regione
          disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore
          portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei
          comuni interessati. 
              8. I materiali provenienti dal  dragaggio  dei  fondali
          dei porti non compresi in siti di interesse  nazionale,  ai
          sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni, possono essere  immersi
          in mare con autorizzazione  dell'autorita'  competente  nel
          rispetto di quanto previsto dall'art.  109,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152.  I  suddetti
          materiali possono essere diversamente utilizzati a fini  di
          ripascimento, anche con sversamento nel tratto di  spiaggia
          sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata
          o altre strutture di contenimento nei porti  in  attuazione
          del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale  per
          la ricostruzione della fascia costiera, con  autorizzazione
          della  regione   territorialmente   competente   ai   sensi
          dell'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.». 
              - La direttiva  2000/60/CE  del  23  ottobre  2000  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (che  istituisce  un
          quadro per l'azione comunitaria in materia  di  acque),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4,  comma  3,  della
          direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  (sulla  protezione  delle  acque
          sotterranee  dall'inquinamento   e   dal   deterioramento),
          pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372.: 
              «Art. 4 (Procedura di valutazione dello  stato  chimico
          delle acque sotterranee). - (Omissis). 
              3. La selezione dei siti di  monitoraggio  delle  acque
          sotterranee deve soddisfare i  requisiti  dell'allegato  V,
          punto 2.4, della direttiva 2000/60/CE essendo concepita  in
          modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello
          stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati  di
          monitoraggio rappresentativi. 
              (omissis).». 
              - La direttiva 2008/98/CE  del  19  novembre  2008  del
          Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai  rifiuti  e
          che abroga alcune direttive), e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          22 novembre 2008, n. L 312. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  80,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              «Art. 80 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i seguenti compiti: 
              a) la definizione del piano generale di difesa del mare
          e della costa marina dall'inquinamento; 
              b) l'aggiornamento dell'elenco  delle  sostanze  nocive
          che non si possono versare in mare; 
              c) la fissazione dei valori limite di  emissione  delle
          sostanze e agenti inquinanti e degli  obiettivi  minimi  di
          qualita' dei corpi idrici; 
              d) la determinazione dei criteri metodologici  generali
          per la  formazione  e  l'aggiornamento  dei  catasti  degli
          scarichi e degli  elenchi  delle  acque  e  delle  sostanze
          pericolose; 
              e) la determinazione delle modalita' tecniche generali,
          delle condizioni e dei  limiti  di  utilizzo  di  prodotti,
          sostanze e materiali pericolosi; 
              f) l'emanazione  di  norme  tecniche  generali  per  la
          regolamentazione delle attivita' di smaltimento dei liquami
          e dei fanghi; 
              g)  la  definizione  dei  criteri  generali   e   delle
          metodologie concernenti le attivita' di  rilevamento  delle
          caratteristiche,  di  campionamento,  di  misurazione,   di
          analisi e di  controllo  qualitativo  delle  acque,  ovvero
          degli scarichi inquinanti nelle medesime; 
              h)  la  determinazione  dei  criteri  metodologici  per
          l'acquisizione e la elaborazione di dati conoscitivi e  per
          la predisposizione e l'attuazione dei piani di  risanamento
          delle acque da parte delle regioni; 
              i) l'elaborazione  delle  informazioni  sulla  qualita'
          delle acque destinate al consumo umano; 
              l) l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi  allo
          scarico delle sostanze pericolose; 
              m) l'elaborazione dei dati informativi  sugli  scarichi
          industriali di sostanze pericolose; 
              n)   la   definizione   dei   criteri   generali    per
          l'elaborazione dei piani  regionali  di  risanamento  delle
          acque; 
              o) la individuazione in via generale dei casi in cui si
          renda necessaria l'installazione di strumenti di  controllo
          in  automatico  degli   scarichi   industriali   contenenti
          sostanze pericolose; 
              p)  la  prevenzione  e  la  sorveglianza  nonche'   gli
          interventi operativi per azioni di inquinamento marino; 
              q)  la  determinazione  dei  criteri  generali  per  il
          monitoraggio  e  il   controllo   della   fascia   costiera
          finalizzati in particolare a  definire  la  qualita'  delle
          acque  costiere,  l'idoneita'  alla   balneazione   nonche'
          l'idoneita' alla molluschicoltura e sfruttamento dei banchi
          naturali di bivalvi; 
              r) la definizione di criteri e norme  tecniche  per  la
          disciplina degli scarichi nelle acque del mare; 
              s) l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del  mare
          da parte di navi e aeromobili. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  109,  comma  2,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14
          aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              «Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da
          attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi  e
          condotte). - (Omissis). 
              2.  L'autorizzazione   all'immersione   in   mare   dei
          materiali di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  rilasciata
          dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
          in aree protette nazionali di cui alle  leggi  31  dicembre
          1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.  394,  per  i  quali  e'
          rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  in  conformita'  alle  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita'  produttive
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
          decreto. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 252 del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. I siti di
          interesse  nazionale,  ai   fini   della   bonifica,   sono
          individuabili in relazione alle caratteristiche  del  sito,
          alle quantita' e pericolosita' degli  inquinanti  presenti,
          al  rilievo  dell'impatto  sull'ambiente   circostante   in
          termini di  rischio  sanitario  ed  ecologico,  nonche'  di
          pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 
              2. All'individuazione dei siti di  interesse  nazionale
          si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  le  regioni
          interessate,  secondo  i  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree  e
          territori, compresi i corpi idrici, di  particolare  pregio
          ambientale; 
              b)  la  bonifica  deve  riguardare  aree  e   territori
          tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
          n. 42; 
              c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal
          rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio
          deve risultare particolarmente  elevato  in  ragione  della
          densita'  della  popolazione  o  dell'estensione  dell'area
          interessata; 
              d) l'impatto socio economico causato  dall'inquinamento
          dell'area deve essere rilevante; 
              e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i
          beni  di  interesse  storico  e  culturale   di   rilevanza
          nazionale; 
              f) gli interventi da  attuare  devono  riguardare  siti
          compresi nel territorio di piu' regioni; 
              f-bis)  l'insistenza,  attualmente  o  in  passato,  di
          attivita' di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
          acciaierie. 
              2-bis. Sono in ogni  caso  individuati  quali  siti  di
          interesse  nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  i   siti
          interessati  da  attivita'  produttive  ed  estrattive   di
          amianto. 
              3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i
          comuni, le province, le regioni e gli  altri  enti  locali,
          assicurando la partecipazione dei responsabili nonche'  dei
          proprietari  delle  aree  da  bonificare,  se  diversi  dai
          soggetti responsabili. 
              4. La procedura di bonifica di  cui  all'art.  242  dei
          siti di interesse nazionale e' attribuita  alla  competenza
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare, sentito il Ministero delle attivita'  produttive.
          Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare puo' avvalersi anche dell'Istituto  superiore  per
          la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  delle
          Agenzie regionali per  la  protezione  dell'ambiente  delle
          regioni interessate e dell'Istituto  superiore  di  sanita'
          nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare adotta procedure semplificate  per  le  operazioni  di
          bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti. 
              5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non
          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del
          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli
          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e
          dell'E.N.E.A.  nonche'  di   altri   soggetti   qualificati
          pubblici o privati. 
              6.  L'autorizzazione  del  progetto  e   dei   relativi
          interventi   sostituisce   a   tutti   gli    effetti    le
          autorizzazioni, le concessioni, i concerti,  le  intese,  i
          nulla  osta,  i  pareri  e  gli  assensi   previsti   dalla
          legislazione vigente, ivi  compresi,  tra  l'altro,  quelli
          relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti
          e  delle  attrezzature  necessarie  alla  loro  attuazione.
          L'autorizzazione    costituisce,     altresi',     variante
          urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica  utilita',
          urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 
              7. Se il progetto prevede  la  realizzazione  di  opere
          sottoposte  a   procedura   di   valutazione   di   impatto
          ambientale,  l'approvazione  del   progetto   di   bonifica
          comprende anche tale valutazione. 
              8. In attesa del perfezionamento del  provvedimento  di
          autorizzazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  completata
          l'istruttoria tecnica, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare puo'  autorizzare  in  via
          provvisoria, su richiesta dell'interessato,  ove  ricorrano
          motivi  d'urgenza  e  fatta  salva   l'acquisizione   della
          pronuncia   positiva   del   giudizio   di   compatibilita'
          ambientale,  ove  prevista,  l'avvio  dei  lavori  per   la
          realizzazione dei relativi interventi di bonifica,  secondo
          il   progetto   valutato   positivamente,   con   eventuali
          prescrizioni, dalla conferenza  di  servizi  convocata  dal
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli  effetti  di
          cui all'art. 242, comma 7. 
              9. E' qualificato sito di interesse nazionale ai  sensi
          della normativa vigente l'area interessata  dalla  bonifica
          della  ex  discarica  delle   Strillaie   (Grosseto).   Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  si  provvedera'  alla
          perimetrazione della predetta area.». 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare del 7 novembre  2008  (Disciplina
          delle operazioni di  dragaggio  nei  siti  di  bonifica  di
          interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996, della
          legge 27  dicembre  2006,  n.  296),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2008, n. 284. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 5-bis, della citata  legge  n.  84
          del 1994, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152
          del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e
          di bonifica dei siti inquinati». 
              - Il testo dell'art. 109, comma 2, del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006 e' riportato  nelle  note  alle
          premesse.