IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo; Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 recante «Disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2009, n. 207; Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210; Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211; Vista l'ordinanza ministeriale, 7 agosto 2014 di proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante Ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208; Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2015, recante «Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata da ultimo dall'ordinanza 7 agosto 2014, in materia di disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2015, n. 208; Considerato che talune Regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato Accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti, e' opportuno mantenere le misure gia' previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico; Tenuto conto che e' all'esame delle apposite Commissioni parlamentari il disegno di legge n. 1324-bis risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 maggio 2016, degli artt. 9 e da 11 a 25 del disegno di legge n. 1324 «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonche' disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»; Considerato che negli ultimi anni si e' registrato un maggiore impiego dei cavalli di razza purosangue inglese (PSI) nelle manifestazioni organizzate in tracciati cittadini con impianti temporanei e atteso il verificarsi, nell'anno 2015 e fino alla prima meta' del 2016, di un incremento significativo del numero di incidenti che hanno visto prevalentemente il coinvolgimento di cavalli di razza purosangue inglese; Tenuto conto di quanto rilevato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 14 giugno 2016, n. 48024, circa l'impiego dei cavalli di razza purosangue inglese nelle manifestazioni non regolamentate secondo i requisiti di sicurezza dei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le corse al galoppo; Ordina: Art. 1 1. L'art. 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Disposizioni relative a equidi e fantini) - 1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, e' vietato l'utilizzo di equidi di eta' inferiore ai quattro anni. 2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocita' e' altresi' vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese. 3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneita' deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3. 4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.»