IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n.
131, recante: «Finalita' e soggetti ai quali puo' essere destinato il
5 per mille per l'anno finanziario 2010» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111;
Visto l'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(Legge di stabilita' 2012);
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
maggio 2012, recante «Determinazione delle modalita' di richiesta,
delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di
riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del
contribuente, alla finalita' del finanziamento delle attivita' di
tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante
«Conferimento dell'autonomia speciale alla Galleria Nazionale delle
Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle
pietre dure»;
Visto il decreto interministeriale 15 settembre 2015, recante
«Conferimento dell'autonomia speciale all'Istituto centrale per la
grafica»;
Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da
4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi,
nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio
finanziario 2014;
Visto l'articolo 1,comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare
trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le
modalita' di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo
chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai
soggetti beneficiari, le modalita' di recupero delle stesse somme per
violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalita' di
pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice
degli elenchi dei soggetti ai quali e' stato erogato il contributo,
con l'indicazione del relativo importo, nonche' le modalita' di
pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;
Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, che ha, altresi', previsto che in caso di violazione degli
obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna
amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione
da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Rilevata la necessita' di migliorare e rendere piu' efficaci le
modalita' di richiesta e le procedure per l'iscrizione nelle liste
dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme
destinate in base alla scelta del contribuente alle finalita' di
finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici, in attuazione del richiamato
articolo 23, comma 46, del decreto-legge n. 98 del 2011 e in coerenza
con l'assetto organizzativo del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, come definito dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;
Rilevata altresi' la necessita' di rivedere la disciplina delle
modalita' di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di
assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonche' le modalita' di recupero delle somme da parte
dell'Amministrazione;
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con
delibera del 9 ottobre 2014, n. 14/2014/G, nonche' della Relazione
concernente la «Destinazione e gestione del cinque per mille
dell'Irpef: le azioni intraprese a seguito delle delibere della Corte
dei conti»;
Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di individuazione
dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche destinata, a scelta
del contribuente, al finanziamento delle attivita' di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ai
sensi dell'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nonche' le procedure per la corresponsione delle quote.
2. Quanto previsto dal presente decreto si applica a decorrere
dall'anno finanziario 2017 con riferimento al precedente periodo di
imposta. A decorrere dal medesimo anno finanziario e' abrogato il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012,
recante «Determinazione delle modalita' di richiesta, delle liste dei
soggetti ammessi al riparto e delle modalita' di riparto della quota
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalita' del
finanziamento delle attivita' di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici».
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive
modificazioni, richiamato in premessa.