IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo del citato art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e l'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca interventi nel campo della distribuzione dei farmaci; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di infermiere; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di ostetrica/o; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746 che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di tecnico sanitario di radiologia medica; Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, costituente regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, in attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1998, recante disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e le relative modifiche introdotte con decreto ministeriale 26 novembre 2004; Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, che regola, tra l'altro, l'istituzione degli albi professionali dei medici veterinari; Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie; Visto l'art. 15, comma 1, lettera c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese veterinarie; Visto l'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo n. 196, del 2003; Considerato che occorre individuare i termini e le modalita' per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie; Considerato che occorre individuare i termini e le modalita' per consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese veterinarie. Decreta: Art. 1 Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche 1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: a) gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attivita' di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali e' stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004; b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56; c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740; e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746; f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.