IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015,  in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere
a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai
membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  la  dichiarazione  precompilata
relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente,  che  puo'  essere
accettata o modificata; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede  che  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuati  termini  e
modalita' per la trasmissione telematica  all'Agenzia  delle  entrate
dei dati relativi alle  spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia'  individuate
dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175  del
2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in  base  al
quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le
aziende sanitarie locali, le aziende  ospedaliere,  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici  universitari,
le  farmacie,  pubbliche  e  private,  i  presidi  di   specialistica
ambulatoriale, le strutture per  l'erogazione  delle  prestazioni  di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l'erogazione dei  servizi  sanitari  e  gli
iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli  odontoiatri,  nonche'
le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e  non
accreditate  con  riferimento  ai  dati  relativi  alle   prestazioni
sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano  al  Sistema
tessera sanitaria, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  marzo  2008,  attuativo
dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni, i  dati  relativi  alle  prestazioni
sanitarie, ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini
della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015,  attuativo  del  citato  art.  3  comma  3  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  recante  la
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, e  l'art.
5  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca interventi
nel campo della distribuzione dei farmaci; 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 che prevede
l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione
di infermiere; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740 che prevede
l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione
di ostetrica/o; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746 che prevede
l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione
di tecnico sanitario di radiologia medica; 
  Visto il  regio  decreto  31  maggio  1928,  n.  1334,  costituente
regolamento per l'esecuzione della legge 23  giugno  1927,  n.  1264,
sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, in attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici; 
  Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1998, recante  disposizioni
relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art.  20  del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e le relative  modifiche
introdotte con decreto ministeriale 26 novembre 2004; 
  Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio  dello  Stato  13
settembre  1946,  n.  233,  di  ricostituzione  degli  Ordini   delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse, che regola, tra l'altro, l'istituzione degli albi
professionali dei medici veterinari; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese sanitarie; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera c-bis),  del  Testo  Unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  che  prevede  la  detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura  del  19
per cento, delle spese veterinarie; 
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo n. 196, del 2003; 
  Considerato che occorre individuare i termini e  le  modalita'  per
consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle  entrate  dei
dati relativi alle spese sanitarie; 
  Considerato che occorre individuare i termini e  le  modalita'  per
consentire la trasmissione telematica all'Agenzia delle  entrate  dei
dati relativi alle spese veterinarie. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Trasmissione telematica delle spese sanitarie sostenute dalle persone
                               fisiche 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  inviano  al   Sistema   Tessera
Sanitaria i  dati  delle  spese  sanitarie  sostenute  dalle  persone
fisiche a partire  dal  1°  gennaio  2016,  diverse  da  quelle  gia'
previste dall'art. 3, comma 3 del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175: 
    a) gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma  1,  lettere
d), e) e f), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  che
svolgono l'attivita' di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi
dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  ai  quali  e'
stato assegnato dal Ministero della salute il  codice  identificativo
univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15  luglio
2004; 
    b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi,  di  cui
alla legge 18 febbraio 1989, n. 56; 
    c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di  cui
al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739; 
    d) gli iscritti agli albi professionali  delle  ostetriche/i,  di
cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740; 
    e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici  sanitari  di
radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre  1994,
n. 746; 
    f) gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che  hanno
effettuato la comunicazione al Ministero della  salute  di  cui  agli
artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.
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