IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989  n.  168  «Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2010  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato
con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ed in  particolare
l'art. 41 che disciplina la revisione statutaria e l'art. 11, comma 3
lettera c), relativo alla  composizione  del  senato  accademico  che
prevede, tra  gli  altri,  la  partecipazione  della  componente  dei
direttori di dipartimento; 
  Vista la delibera del senato accademico del 27 aprile 2015, con  la
quale  e'  stata  proposta  al  consiglio   di   amministrazione   la
soppressione del  Dipartimento  di  scienze  dei  beni  culturali  in
applicazione dell'art. 16,  comma  3  del  «Regolamento  generale  di
Ateneo» ed in considerazione della  carenza  del  previsto  requisito
dimensionale di cui all'art. 16, comma 1, del predetto Regolamento; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  del  28  aprile
2015 che ha disposto la soppressione dei Dipartimento  DISBEC  a  far
data dal 1° novembre 2015; 
  Ritenuto necessario adeguare il testo dell'art. 11, comma 3 lettera
c) dello Statuto di Ateneo, riducendo  il  numero  dei  direttori  di
dipartimento; 
  Vista la delibera del senato accademico del 28 giugno 2016  con  la
quale e' stata disposta la modifica del comma 3  dell'art.  11  dello
Statuto; 
  Vista la nota prot. n. 9838 del 28 giugno 2016 con la quale  si  e'
provveduto a trasmettere al MIUR il testo  delle  predette  modifiche
statutarie al fine di consentire l'esercizio del  previsto  controllo
di legittimita' e merito, ai sensi dell'art. 6, commi 9  e  10  della
legge n. 168/1989; 
  Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e
per la ricerca prot. n. 11105 del 22 luglio 2016; 
  Vista la delibera del senato accademico del 6 settembre 2016 con la
quale e' stata disposta la modifica  dell'art.  11,  comma  3,  dello
Statuto come segue: 
  «Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore  ed  e'
formato da ventuno componenti: 
  a) il rettore, che lo presiede; 
  b) il pro-rettore vicario; 
  c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva:  6  direttori  di
dipartimento; un rappresentante dei  professori  di  ruolo  di  prima
fascia, un rappresentante dei  professori  di  seconda  fascia  e  un
rappresentante   dei   ricercatori   universitari   della   macroarea
scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di
prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un
rappresentante   dei   ricercatori   universitari   della   macroarea
umanistico-sociale; le macroaree  sono  individuate  nel  Regolamento
generale di Ateneo; 
  d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato; 
  e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 
  f) tre rappresentanti degli studenti». 
e la modifica dell'art. 39, comma 1, come segue: 
  «Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma  1  lettera  s),
della legge  30  dicembre  2010,  n.  240  le  funzioni  di  rettore,
pro-rettore  vicario,  direttore  di  dipartimento  o  di   struttura
equiparata,  di  componente  elettivo  del  senato   accademico,   di
componente  del  consiglio  di  amministrazione,  del  collegio   dei
revisori dei conti, del  nucleo  di  valutazione,  della  commissione
ricerca scientifica, di componente elettivo sia della consulta  degli
studenti che dei consigli di dipartimento non sono cumulabili»; 
  Vista la nota prot. n. 12796 del 6 settembre 2016 con la  quale  si
e' provveduto a trasmettere al MIUR l'esito della  deliberazione  del
senato accademico in ordine alle predette modifiche allo  Statuto  di
Ateneo, alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero stesso; 
  Visto il nulla-osta  pervenuto  dal  MIUR  -  Dipartimento  per  la
formazione superiore e per la ricerca - con nota prot. n. 11126 del 7
settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Lo Statuto di Ateneo e'  modificato  all'art.  11,  comma  3,  come
segue: 
  «Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore  ed  e'
formato da ventuno componenti: 
  a) il rettore, che lo presiede; 
  b) il pro-rettore vicario; 
  c) i seguenti docenti di ruolo, su base elettiva:  6  direttori  di
dipartimento; un rappresentante dei  professori  di  ruolo  di  prima
fascia, un rappresentante dei  professori  di  seconda  fascia  e  un
rappresentante   dei   ricercatori   universitari   della   macroarea
scientifico-tecnologica; un rappresentante dei professori di ruolo di
prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia e un
rappresentante   dei   ricercatori   universitari   della   macroarea
umanistico-sociale; le macroaree  sono  individuate  nel  Regolamento
generale di Ateneo; 
  d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato; 
  e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 
  f) tre rappresentanti degli studenti»; 
e all'art. 39, comma 1, come segue: 
  «Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma  1  lettera  s),
della legge  30  dicembre  2010,  n.  240  le  funzioni  di  rettore,
pro-rettore  vicario,  direttore  di  dipartimento  o  di   struttura
equiparata,  di  componente  elettivo  del  senato   accademico,   di
componente  del  consiglio  di  amministrazione,  del  collegio   dei
revisori dei conti, del  nucleo  di  valutazione,  della  commissione
ricerca scientifica, di componente elettivo sia della consulta  degli
studenti che dei consigli di dipartimento non sono cumulabili».