IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante:  «Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto»; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  1997,  n.  422,  recante
«Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e  compiti
in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.  4,  comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli altri enti locali, in attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
5 agosto 2005 recante «Individuazione delle reti  ferroviarie  e  dei
criteri  relativi  alla  determinazione  dei  canoni  di  accesso  ed
all'assegnazione  della  capacita'  di  infrastruttura  da  adottarsi
riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle
licenze e delle modalita' di coordinamento delle funzioni dello Stato
e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti  alla  sicurezza
della circolazione  ferroviaria  (attuativo  dell'art.  1,  comma  5,
decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.  188)»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2005, n. 256; 
  Visto il  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162  recante
«Attuazione delle direttive 2004/49/CE  e  2004/51/CE  relative  alla
sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie  comunitarie»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015,  n.  112,  concernente
l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (Rifusione), ed in particolare l'art. 1, comma  6,  che
stabilisce che il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
emani, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
un decreto con il quale sono individuate le reti ferroviarie, di  cui
al comma 4 del medesimo articolo, nonche' l'art.  10,  comma  3,  che
stabilisce che la disposizione di cui all'art. 27, comma  4,  del  su
indicato decreto legislativo n. 162 del 2007, si  applica  sino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; 
  Considerato che, fino al rilascio  ai  soggetti  interessati  delle
autorizzazioni,  certificazioni  e  licenze,  di  cui  ai  richiamati
decreti legislativi n. 162 del 2007 e n. 112 del 2015, e'  necessario
garantire la continuita' dell'esercizio ferroviario; 
  Preso  atto  che  allo  stato  attuale  sulle  reti  regionali  non
risultano ancora  completati  i  sistemi  di  attrezzaggio  idonei  a
rendere  compatibili  i  livelli  tecnologici  delle  medesime   reti
regionali con quelli della rete  nazionale,  richiesti  all'art.  27,
comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  162  del  2007,   ai   fini
dell'applicazione  sulle  reti   regionali   del   medesimo   decreto
legislativo; 
  Considerato che l'introduzione di tecnologie piu' avanzate  secondo
gli standard europei e l'impulso alla installazione delle  tecnologie
di  sicurezza  sulle  reti  regionali  rientrano  tra  le   priorita'
politiche,  di  cui  all'atto  di  indirizzo   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  del  7  agosto  2015,  concernente
l'individuazione delle priorita' politiche da realizzarsi nel 2016; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
sancita nella seduta del 3 agosto 2016,  nel  corso  della  quale  le
Regioni  hanno  espresso   l'avviso   favorevole   alla   conclusione
dell'intesa, condizionatamente  all'accoglimento  delle  proposte  di
modifica allo schema di decreto di cui trattasi consegnate in Seduta; 
  Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
ritenuto di accogliere le richieste di modifica, con la  proposta  di
introdurre una ulteriore modifica all'art.  3,  comma  2,  del  testo
consegnato dalle Regioni, volta a ridurre di trenta giorni il termine
di centoventi giorni ivi indicato, per fare in modo che le imprese si
attivino rapidamente al rilascio del certificato di sicurezza; 
  Considerato, altresi', che  le  Regioni  hanno  ritenuto  di  poter
accogliere la proposta di accelerazione dei tempi sopra indicata,  da
verificare tecnicamente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie che, ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112,
rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto. 
  2.  Le  reti  ferroviarie  di  cui  al  comma   1   sono   elencate
nell'Allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.