IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2002  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26 agosto 2016, n.  389  recante  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 1° settembre 2016, n. 391 recante «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento  sismico  che
ha colpito il  territorio  delle  Regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e
Abruzzo il 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 6 settembre 2016, n. 392, recante «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento  sismico  che
ha colpito il  territorio  delle  Regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e
Abruzzo il 24 agosto 2016»; 
  Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al  soccorso
ed all'assistenza alla popolazione e  all'adozione  degli  interventi
provvisionali   strettamente   necessari   alle   prime   necessita',
individuate  dall'art.  1,  comma  2  dell'ordinanza  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 388 citata; 
  Sentite la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni finalizzate  all'ottimizzazione  delle  attivita'  delle
  Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e  Umbria  ai  fini  della  gestione
  dell'emergenza 
 
  1. I presidenti delle Regioni interessate dall'evento in  rassegna,
in  deroga   alle   disposizioni   organizzative   vigenti,   possono
individuare  all'interno  dell'ente,   strutture   e   soggetti   cui
attribuire, in via  temporanea,  l'attuazione  di  specifici  compiti
connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza,  ivi
compresa l'intestazione delle contabilita' speciali. 
  2.  Le  Regioni  sono  autorizzate  a  versare  sulle  contabilita'
speciali aperte ai sensi dell'art.  4,  comma  2,  dell'ordinanza  n.
388/2016, ulteriori risorse finanziarie  finalizzate  al  superamento
del contesto emergenziale in rassegna, la  cui  quantificazione  deve
essere effettuata entro  20  giorni  dalla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. All'autorizzazione del versamento  delle  risorse
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  apposite   ulteriori
ordinanze.