IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: i) al comma 354, che
presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e'
istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca» (di seguito, anche «FRI»), finalizzato alla
concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di
anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii)
al comma 355, che con apposite delibere del CIPE, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e'
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle
imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli
interventi gia' disposti a legislazione vigente; iii) al comma 356,
che il CIPE, con una o piu' delibere adottate con le modalita'
previste dal comma 355: a) stabilisce i criteri generali di
erogazione dei finanziamenti agevolati; b) approva una convenzione
tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e
i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti,
stabilendo le modalita' per assicurare che l'importo complessivo dei
finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che
vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del
bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361; c) prevede la
misura minima del tasso di interesse da applicare; d) stabilisce la
durata massima del piano di rientro; e) prevede che le nuove
modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative
previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di
investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di
cui al comma 357, non e' stata ancora presentata richiesta di
erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati
adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che
l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo
parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria; iv) al
comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non
regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni economiche
e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati; v) al
comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in
anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' determinato con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e
delle finanze; vi) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al FRI
delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista la garanzia dello Stato,
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera e di
distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l'art. 1
recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto
il territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali dell'8 gennaio 2016, che disciplina, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione dei Contratti
di filiera e dei Contratti di distretto e le relative misure
agevolative per la realizzazione dei programmi di intervento, anche a
valere sulle risorse del FRI;
Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi
del comma 356 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata
la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed
approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;
Visto il decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non
utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere
sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del
monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della
garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre
2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di
orientamento e modernizzazione del settore agricolo, il decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di
soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura e il decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione
dei settori dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante:
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica
del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in
particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in
particolare, l'art. 31;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01);
Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto di concerto tra il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione, tra
l'altro, delle condizioni economiche e le modalita' di concessione
dei finanziamenti agevolati;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi
soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in
un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto
proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi
di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti
beneficiari;
b) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi
soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il
Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma,
i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei
Soggetti beneficiari;
c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di
banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi
tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti
dalla concessione dei Finanziamenti;
d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata come tale
dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto
di filiera o al Contratto di distretto e individuata fra quelle
iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto,
autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione
tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve
comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello
specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto;
e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i
Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera,
finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere
interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla
produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera
in un ambito territoriale multiregionale;
g) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i
Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto,
e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo
sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
h) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione,
di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei
prodotti agricoli ed agroalimentari;
i) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione,
di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine
agricola e di prodotti energetici;
j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del
Finanziamento bancario;
k) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo
termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto
beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
l) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario
per le spese oggetto della domanda di agevolazione;
m) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
n) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali;
o) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo
Soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera o ad un
accordo di distretto;
p) «Programma»: l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti
della filiera aderenti ad un accordo di filiera o dai soggetti del
distretto aderenti ad un accordo di distretto;
q) «Provvedimenti»: i bandi emanati in attuazione del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8
gennaio 2016;
r) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni
previste da ciascun Provvedimento;
s) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo
incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;
t) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai Soggetti
beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del
Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonche' la rappresentanza
dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero
medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione
delle agevolazioni.