IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11», che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, n. 47, con
cui la sen. prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e,
in particolare, il Capo III;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4,
comma 1;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante «Modifica alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che «il numero
dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non
inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i
laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente,
tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal
servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti
per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai
nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi
professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni di
ricettivita' delle scuole»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni,
recante il Regolamento sull'istituzione e l'organizzazione delle
scuole di specializzazione per le professioni legali e, in
particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che «il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole
di specializzazione per le professioni legali e' determinato
annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto
legislativo n. 398 del 1997»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera d);
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), in
forza del quale «il numero dei laureati da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo
restando quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto 17
novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il
maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di
concorso per uditori giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»
e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 11
dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi
dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.
137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11,
comma 2;
Vista la nota prot. n. 29436 del 1° marzo 2016, con la quale il
Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei
Magistrati, Ufficio III - Concorsi, ha comunicato il numero di posti
per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per uditore
giudiziario;
Vista la nota prot. n. 593 del 3 marzo 2016, con la quale il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, Direzione generale per i contratti, gli
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, Ufficio VI, ha
comunicato il numero dei laureati in giurisprudenza nel corso
dell'anno accademico 2015/2016;
Vista la nota prot. n. 3477 del 1° aprile 2016, con la quale il
Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale del
personale e della formazione, Ufficio V - Pensioni, ha comunicato il
numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso
dell'anno 2015;
Vista la nota prot. n. 76018 del 26 aprile 2016, con la quale il
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia,
Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III, ha comunicato
il numero dei posti resisi vacanti nell'organico dei notai e del
numero degli abilitati alla professione forense nel corso dell'anno
2015;
Ravvisata la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il
numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico
2016-2017;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2016-2017, il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398 e dell'art 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio
2005, n. 150, e' pari a 3.650 unita'.
2. La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna scuola di
specializzazione e' determinata con successivo decreto recante il
bando di ammissione alle scuole di specializzazione per le
professioni legali, anno accademico 2016/2017, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, nelle
premesse citato.
Roma, 8 agosto 2016
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro della giustizia
Orlando