IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 7, comma 1, lettera  g)  dello  statuto  della  Libera
Universita' di Bolzano, secondo il quale il Presidente del  consiglio
dell'Universita' emana lo statuto dell'Ateneo; 
  Visto l'art. 34 dello statuto della Libera Universita' di  Bolzano,
secondo il quale la data di entrata in vigore  del  presente  statuto
viene fissata nel decreto di emanazione  del  Presidente,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
comma 120 concernente l'istituzione di un'universita' non statale nel
territorio della Provincia autonoma di Bolzano; 
  Vista la legge 24 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilita'  2015
- che prevede  il  passaggio  di  competenze  in  materia  di  Libera
Universita'  di  Bolzano  dallo  Stato  alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare  gli  articoli
6, 16 e 21, concernente  l'autonomia  finanziaria  ed  amministrativa
delle universita'; 
  Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n.  243,  relativo  alle
universita' non statali legalmente riconosciute; 
  Visto lo statuto della Libera  Universita'  di  Bolzano  in  vigore
emanato con decreto del Presidente del consiglio dell'Universita'  n.
12 del  4  marzo  2016  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 22 marzo 2016, n. 68; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Rettore  con  provvedimento
d'urgenza n. 16 del 9 giugno 2016, ratificato con delibera del senato
accademico n.  53  del  22  luglio  2016,  in  merito  alla  modifica
dell'art. 30  dello  statuto  della  Libera  Universita'  di  Bolzano
relativo al trattamento dei professori di ruolo  e  dei  ricercatori:
riformulazione del comma 2 e inserimento del nuovo comma 3; 
  Vista la delibera del  consiglio  dell'Universita'  n.  93  del  10
giugno 2016 concernente l'approvazione della  modifica  dell'art.  30
dello  statuto  della  Libera  Universita'  di  Bolzano  relativo  al
trattamento dei professori di ruolo e dei ricercatori: riformulazione
del comma 2 e inserimento del nuovo comma 3; 
  Vista la delibera della giunta provinciale della Provincia autonoma
di Bolzano n. 705 del 28 giugno 2016 concernente l'approvazione delle
variazioni dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; 
  Vista la nota prot. 3134/2016 di data 29 giugno 2016 del Presidente
della Libera Universita' di Bolzano con la quale e'  stata  trasmessa
tramite PEC (Posta elettronica certificata) al MIUR la modifica  allo
statuto per il prescritto controllo di legittimita' e  di  merito  di
cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; 
  Preso atto che il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca con nota di data 29 agosto 2016, n. 0010739,  prot.  n.
3979/2016, ha comunicato di non avere  osservazioni  in  merito  alle
sottoposte modifiche allo statuto; 
  Ritenuta di propria competenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Di emanare la modifica dell'art. 30 dello statuto  della  Libera
Universita' di  Bolzano  ovvero  la  riformulazione  del  comma  2  e
l'inserimento del nuovo comma 3, come segue: 
 
                       «IV. PERSONALE DOCENTE 
 
  Art.       30       (Professori/Professoresse       di       ruolo,
ricercatori/ricercatrici). - (Omissis). 
  2. Ai professori/Alle professoresse di ruolo e ai  ricercatori/alle
ricercatrici si applica il trattamento di quiescenza e di  previdenza
dei professori  e  dei  ricercatori  delle  universita'  statali  con
iscrizione alla gestione separata dei trattamenti  pensionistici  dei
dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza ex ENPAS (decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1092). 
  3. Ai professori/Alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle
ricercatrici e' comunque garantito lo stato  giuridico  ed  economico
non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse  di
ruolo e i ricercatori/le ricercatrici delle universita' statali.». 
  Lo  statuto,  modificato  come  da  allegato,   costituisce   parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2.  Lo  statuto  modificato  entra  in   vigore   la   data   della
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Bolzano, 1° settembre 2016 
 
                                           Il Presidente: Bergmeister 
 
  Il decreto viene pubblicato all'albo della  Libera  Universita'  di
Bolzano. 
 
          Nota in lingua italiana: 
              Per  l'atto   amministrativo   sopra   riportato,   che
          interessa la Provincia autonoma di Bolzano,  e'  pubblicato
          alla pag. 37 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso  in
          lingua tedesca previsto dall'art.  5,  commi  2  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.
          574,  mediante  il  quale  si  da  notizia  del  Bollettino
          Ufficiale della  Regione  Trentino-Alto  Adige  in  cui  e'
          riportata la  pubblicazione  in  lingua  tedesca  dell'atto
          amministrativo in argomento. 
          Nota in lingua tedesca: 
              Der  Hinweis  in  deutscher  Sprache  auf  den   obigen
          Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3  des  Dekretes
          des Präsidenten der Republik vom 15. Juli  1988,  Nr.  574,
          steht    auf    der    Seite 37    dieser    Ausgabe    des
          Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in
          welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol
          der  genannte   Verwaltungsakt   vollinhaltlich   auch   in
          deutscher Sprache wiedergegeben wird.