IL PRESIDENTE Visto l'art. 7, comma 1, lettera g) dello statuto della Libera Universita' di Bolzano, secondo il quale il Presidente del consiglio dell'Universita' emana lo statuto dell'Ateneo; Visto l'art. 34 dello statuto della Libera Universita' di Bolzano, secondo il quale la data di entrata in vigore del presente statuto viene fissata nel decreto di emanazione del Presidente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 120 concernente l'istituzione di un'universita' non statale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano; Vista la legge 24 dicembre 2014, n. 190 - legge di stabilita' 2015 - che prevede il passaggio di competenze in materia di Libera Universita' di Bolzano dallo Stato alla Provincia autonoma di Bolzano; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6, 16 e 21, concernente l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle universita'; Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle universita' non statali legalmente riconosciute; Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano in vigore emanato con decreto del Presidente del consiglio dell'Universita' n. 12 del 4 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2016, n. 68; Visto il parere favorevole espresso dal Rettore con provvedimento d'urgenza n. 16 del 9 giugno 2016, ratificato con delibera del senato accademico n. 53 del 22 luglio 2016, in merito alla modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Universita' di Bolzano relativo al trattamento dei professori di ruolo e dei ricercatori: riformulazione del comma 2 e inserimento del nuovo comma 3; Vista la delibera del consiglio dell'Universita' n. 93 del 10 giugno 2016 concernente l'approvazione della modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Universita' di Bolzano relativo al trattamento dei professori di ruolo e dei ricercatori: riformulazione del comma 2 e inserimento del nuovo comma 3; Vista la delibera della giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano n. 705 del 28 giugno 2016 concernente l'approvazione delle variazioni dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; Vista la nota prot. 3134/2016 di data 29 giugno 2016 del Presidente della Libera Universita' di Bolzano con la quale e' stata trasmessa tramite PEC (Posta elettronica certificata) al MIUR la modifica allo statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota di data 29 agosto 2016, n. 0010739, prot. n. 3979/2016, ha comunicato di non avere osservazioni in merito alle sottoposte modifiche allo statuto; Ritenuta di propria competenza; Decreta: 1. Di emanare la modifica dell'art. 30 dello statuto della Libera Universita' di Bolzano ovvero la riformulazione del comma 2 e l'inserimento del nuovo comma 3, come segue: «IV. PERSONALE DOCENTE Art. 30 (Professori/Professoresse di ruolo, ricercatori/ricercatrici). - (Omissis). 2. Ai professori/Alle professoresse di ruolo e ai ricercatori/alle ricercatrici si applica il trattamento di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle universita' statali con iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e al fondo di previdenza ex ENPAS (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1092). 3. Ai professori/Alle professoresse di ruolo ed ai ricercatori/alle ricercatrici e' comunque garantito lo stato giuridico ed economico non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse di ruolo e i ricercatori/le ricercatrici delle universita' statali.». Lo statuto, modificato come da allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Lo statuto modificato entra in vigore la data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bolzano, 1° settembre 2016 Il Presidente: Bergmeister Il decreto viene pubblicato all'albo della Libera Universita' di Bolzano.
Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la Provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. 37 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca: Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Art. 5, Absätze 2 und 3 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 37 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.