IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Considerato che sulla base delle evidenze scientifiche  disponibili
e  delle  raccomandazioni  presenti  in  linee  guida   nazionali   e
internazionali,  il  «Palivizumab»  rappresenta  una  valida  opzione
terapeutica  per  la   prevenzione   gravi   affezioni   del   tratto
respiratorio inferiore, che  richiedono  ospedalizzazione,  provocate
dal virus respiratorio sinciziale nei seguenti casi: 
  bambini con eta' gestazionale inferiore alle 29 settimane entro  il
primo anno di vita; 
  patologie  neuromuscolari  congenite  con  significativa  debolezza
muscolare e con tosse inefficace per l'eliminazione delle  secrezioni
entro il primo anno di vita; 
  gravi malformazioni tracheo-bronchiali  congenite  entro  il  primo
anno di vita; 
  documentata  immunodeficienza  primitiva  o  secondaria  entro   il
secondo anno di vita; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale   carico   del   Servizio   sanitario   nazionale    per    le
sottopopolazioni pediatriche sopra descritte per  la  prevenzione  di
gravi infezioni del tratto respiratorio  inferiore  dovute  al  virus
respiratorio sinciziale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione dell'11-14 gennaio
2016 - stralcio verbale n. 5; 
  Ritenuto  pertanto  di  includere   il   medicinale   «Palivizumab»
(Synagis) nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, per la  prevenzione  di  gravi  affezioni  del
tratto  respiratorio  inferiore,  che  richiedono   ospedalizzazione,
provocate dal virus respiratorio sinciziale (VRS) in bambini ad  alto
rischio  di  malattia  VRS  nei  seguenti  casi:  bambini  con   eta'
gestazionale inferiore alle 29 settimane entro il primo anno di vita;
presenza di  patologie  neuromuscolari  congenite  con  significativa
debolezza muscolare e con tosse inefficace per  l'eliminazione  delle
secrezioni  entro  il  primo  anno  di  vita;   presenza   di   gravi
malformazioni tracheo-bronchiali congenite entro  il  primo  anno  di
vita; documentata immunodeficienza primitiva o  secondaria  entro  il
secondo anno di vita; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale PALIVIZUMAB (Synagis) e' inserito, ai sensi dell'art.
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  536,  convertito
dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco  istituito  col
provvedimento della Commissione unica del farmaco, per  l'indicazioni
terapeutica di cui all'art. 2.