IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare:
il comma 1, il quale prevede che «le Universita' (...) adottano
programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio
nazionale degli studenti universitari (...)»;
il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle universita'
di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla
base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei
programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1,
comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e al
coordinamento nei confronti delle Universita' (...) nel rispetto dei
principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e
che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo'
che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la
valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla
programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione
di nuovi Atenei;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in
particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che «i corsi di studio
(...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti
sulla programmazione del sistema universitario»;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'art. 1,
comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o
italiani impegnati all'estero;
Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario)
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli
articoli 10 e 13 prevede la redazione di un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance, da adottare in
coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria
e di bilancio e conferisce all'ANVUR le connesse funzioni di
valutazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento
dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che
l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art.
1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della
liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica
obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti
e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza,
ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita',
trasparenza e promozione del merito (...)»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e in
particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto
del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori
per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e
per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita'
economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti
dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della
ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente
riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti
dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della
programmazione delle Universita'»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare
l'art. 4, comma 5, «Programmazione triennale del personale» e l'art.
10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare
l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di
finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del
sistema universitario»;
Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, n. 963,
relativo alla «Identificazione dei programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e
successive modificazioni»;
Vista la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i
successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio
europeo dell'Alta formazione;
Viste le conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su un
quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell'istruzione e della formazione («ET 2020»);
Visto il documento relativo ai nuovi Standard e Linee guida europei
per l'assicurazione della qualita' adottato in occasione della
Conferenza ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 1/5/2016 Programma nazionale della
ricerca (PNR) 2015-2020, registrata dalla Corte dei conti il 14
luglio 2016, registro n. 1900;
Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 relativo ai
criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle
universita' (FFO) per l'anno 2016;
Acquisiti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) del 25 maggio 2016, della Conferenza dei rettori
delle universita' italiane (CRUI) del 26 maggio 2016, del Consiglio
universitario nazionale (CUN) del 26 maggio 2016 e dell'Agenzia
nazionale per la valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) del 31 maggio 2016;
Decreta:
Art. 1
Programmazione 2016 - 2018
1. Con il presente decreto sono definite le linee generali
d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il
triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la valutazione dei
risultati.
2. Le Universita' statali e non statali legalmente riconosciute,
ivi comprese le Universita' telematiche, adottano i loro programmi
triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le
Universita' statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano
altresi' l'integrazione del ciclo di gestione della performance di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la
programmazione triennale ai sensi del presente decreto.