IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
(CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze
dei consumatori che,  chiedendo  qualita'  e  prodotti  tradizionali,
determinano  una  domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo  quelle
connesse all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  272  del  21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  134  del  12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio  2005
- recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio  2005
- recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato  decreto  del  12
aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai  requisiti  di
rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle
DOP e delle IGP; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto  2005
- recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento (UE) n. 149 della Commissione del 20  febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L.  48
del 21 febbraio 2012 con il quale e' stata registrata la  indicazione
geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»; 
  Vista l'istanza presentata in data 22 giugno 2016 (prot. Mipaaf  n.
51400 del 28 giugno 2016) dal Consorzio di tutela del Limone di Rocca
Imperiale IGP con sede  legale  in  Rocca  Imperiale  (Cosenza),  Via
Castello Aragona n. 2, intesa ad  ottenere  il  riconoscimento  dello
stesso ad esercitare le funzioni  indicate  all'art.  14,  comma  15,
della citata legge n. 526/1999; 
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti appartenenti  alla  categoria  «produttori  agricoli»  nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»   individuata
all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresentano  almeno  i
2/3 della produzione  controllata  dall'organismo  di  controllo  nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e
delle attestazioni rilasciate  dall'organismo  di  controllo  privato
ICEA Calabria, autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla
indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio di tutela del Limone di Rocca Imperiale  IGP,  al  fine  di
consentirgli  l'esercizio  delle   attivita'   sopra   richiamate   e
specificatamente indicate all'art.  14,  comma  15,  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio di tutela del Limone  di  Rocca  Imperiale  IGP  e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999 n. 526 ed e' incaricato di svolgere  le  funzioni  previste  dal
medesimo comma, sulla IGP «Limone di Rocca Imperiale» registrata  con
regolamento (UE) n. 149  della  Commissione  del  20  febbraio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 48 del  21
febbraio 2012.