IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei confronti della cooperativa «Casa Luminosa - Societa' cooperativa
edilizia a r.l.», conclusa il 2 settembre  2014  con  una  diffida  a
sanare le irregolarita' riscontrate, e  del  successivo  accertamento
ispettivo concluso in data  18  dicembre  2014  con  la  proposta  di
gestione commissariale,  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile, in quanto  la  cooperativa  non  aveva  provveduto  ad
ottemperare alle prescrizioni contenute nella diffida; 
  Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive si rileva che la
cooperativa ha realizzato nel comune di Roma 12 alloggi nel Piano  di
zona Ponte Galeria con contributo in conto capitale deliberato  dalla
Giunta regionale della Regione Lazio con  delibera  n.  3556  del  21
luglio 1998, e che l'ente e' stato ammesso a finanziamento  regionale
con deliberazione di Giunta regionale del 20 marzo 2009, n. 164,  per
n. 22 alloggi di cui al bando regionale indetto con delibera  del  30
aprile 2004, n. 355, e che allo  stato  attuale  non  risulta  ancora
avviato l'intervento per la mancata assegnazione di aree da parte del
Comune di Roma e conseguentemente non risulta ancora  erogata  alcuna
somma relativa al citato finanziamento; 
  Considerato che dalle medesime risultanze  ispettive  si  evidenzia
che la platea sociale risulta composta da n.  19  soci  e  da  n.  41
aspiranti soci e che questi ultimi: a) non  hanno  formalizzato,  con
una richiesta scritta, la domanda di ammissione a socio; b) risultano
iscritti in un elenco ufficioso agli atti dell'ente;  c)  non  hanno,
quindi, gli stessi diritti dei soci regolarmente iscritti  nel  Libro
soci; 
  Considerato, altresi', che nel verbale di  ispezione  straordinaria
gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra il  numero  degli
aspiranti soci ed i soci effettivi,  anche  in  relazione  al  numero
degli alloggi previsto; 
  Visto il supplemento di verifica straordinaria concluso, in data 11
giugno 2015, disposto dalla Direzione generale per accertare  secondo
quale disposizione normativa o statutaria sia ammissibile  la  figura
degli aspiranti soci e a quale titolo siano state richieste e versate
somme alla cooperativa da parte di  questi  ultimi,  impartendo  agli
ispettori precise disposizioni, e precisamente: a)  diffidare  l'ente
nel caso tali figure non risultino in linea con  le  disposizioni  in
materia;  b)  instaurare   corretti   rapporti   associativi   ovvero
concludendo qualunque rapporto di fatto in  essere  con  gli  stessi,
previa  restituzione   delle   somme   dagli   stessi   versate;   c)
riclassificare i costi di gestione, erroneamente imputati nelle poste
di bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, in  occasione  della
redazione del prossimo bilancio di esercizio; d) verificare il  reale
interesse al perseguimento  dello  scopo  mutualistico  dei  soggetti
iscritti  nel  libro  soci  della  cooperativa  che,  di  fatto,  non
partecipano alle spese di gestione  ed  amministrazione,  nonche'  il
possesso dei relativi requisiti coerenti con lo scopo statutario; 
  Considerato che il successivo accertamento ispettivo,  concluso  il
23  luglio  2015,  confermava   la   necessita'   dell'adozione   del
provvedimento proposto in  quanto  le  irregolarita'  nella  gestione
dell'ente non risultavano sanate e, in particolare, l'ente non  aveva
provveduto: a) a regolarizzare la  posizione  dei  41  soggetti  «non
soci» iscritti in un elenco ufficioso dell'ente, che avevano  versato
somme in conto deposito infruttifero, procedendo alla  loro  regolare
iscrizione nel libro soci oppure alla restituzione delle somme  dagli
stessi versate; b) alla verifica del reale ed  attuale  perseguimento
dello scopo mutualistico e dell'interesse dei soggetti  iscritti  nel
libro soci che, di fatto, non partecipano alle spese di gestione e di
amministrazione del sodalizio nonche'  alla  verifica  dell'effettivo
possesso in capo a tali soci dei  requisiti  coerenti  con  lo  scopo
statutario; c)  ad  ottemperare  alle  prescrizioni  contenute  nella
diffida di cui al verbale di ispezione straordinaria  conclusa  il  2
settembre 2014 e nel successivo accertamento  ispettivo  concluso  in
data 18 dicembre 2014 e segnatamente: 1) alla equa  ripartizione  dei
costi relativi a tutte le gestioni tra  tutti  i  soci  iscritti  nel
libro soci; 2) a riclassificare correttamente  nel  bilancio  2014  i
costi di gestione; 3) all'aggiornamento dei libri sociali; 
  Vista la nota n. 163950 trasmessa via  pec  in  data  16  settembre
2015, di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi  dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del provvedimento
di  gestione  commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile, regolarmente consegnata nella casella  di  posta  certificata
dell'ente; 
  Vista la nota del 30 settembre 2015 con la quale la cooperativa  ha
fatto  pervenire  le  proprie  controdeduzioni  nelle  quali  vengono
preliminarmente richiamate tutte precedenti controdeduzioni formulate
in ordine al verbale di ispezione straordinaria  ed  in  ordine  alla
richiesta  di  supplemento  di  verifica  straordinaria  e,   quindi,
contestate tutte le irregolarita' riscontrate dagli ispettori in sede
di supplemento  di  verifica  straordinaria  e  segnatamente:  a)  la
cooperativa riferisce che gli  organi  tecnici  dell'Associazione  di
rappresentanza cui la  cooperativa  aderisce  (UN.I.COOP)  non  hanno
condiviso le contestazioni mosse dagli ispettori  ed  hanno,  invece,
completamente condiviso le controdeduzioni della coop. Casa Luminosa;
b) la cooperativa eccepisce la mancanza di riscontro rispetto a tutta
la documentazione fornita agli ispettori; c) viene eccepito  che  gli
ispettori  siano  venuti  meno  al  divieto   di   aggravamento   del
procedimento amministrativo; d)  viene  eccepito  che  gli  ispettori
avrebbero diffidato la cooperativa ad eseguire azioni correttive  fra
loro incompatibili; 
  Considerato in primo luogo che l'atteggiamento dell'Associazione di
rappresentanza UN.I.COOP. e' risultato di assoluta condivisione delle
conclusioni  operate  dall'amministrazione  ed  ha  espresso   parere
favorevole in ordine all'adozione del  provvedimento  proposto  nella
riunione del Comitato centrale per le cooperative del 30 maggio 2016; 
  Considerato, altresi', che tali  contestazioni  sub  b),  c)  e  d)
attengono ad un distinto procedimento, come evidenziato  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010,  n.  273,
il quale opera una netta distinzione tra procedimento ed accertamento
ispettivo  rispetto  al  procedimento  finalizzato  all'adozione  del
provvedimento amministrativo, il quale si basa sulla propria autonoma
istruttoria ed acquisizione di elementi utili; 
  Viste le ulteriori controdeduzioni formulate dalla  cooperativa  in
ordine: 1) alla posizione dei 41 soggetti  non  soci  interessati  al
programma edilizio, 2) alla sottoscrizione da parte  degli  aspiranti
soci di uno specifico contratto preliminare che prevede, tra l'altro,
il versamento di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli
adempimenti contrattuali, quali la  presentazione  della  domanda  di
ammissione  a  socio  al  momento  dell'assegnazione  dell'area;   3)
posizione dei soggetti iscritti nel  libro  soci  che  di  fatto  non
partecipano alle spese di gestione e di gestione  del  sodalizio;  4)
alla corretta ripartizione dei costi relativi a tutte le gestioni tra
tutti  i  soci   iscritti   nel   libro   soci;   5)   alla   mancata
riclassificazione dei costi di gestione  del  bilancio  2014;  6)  al
mancato aggiornamento dei libri sociali 
  Considerato che complessivamente le  argomentazioni  addotte  sono,
per una parte, del tutto inconferenti e per altra parte non fanno che
confermare l'assunto dell'amministrazione secondo cui la cooperativa,
al  fine  di  ottenere  l'accoglimento  della  propria  richiesta  di
partecipazione al bando, ha incluso tra i soci pleno  iure  coloro  i
quali  avrebbe  acquisito  lo  status  di  socio  solo   al   momento
dell'assegnazione  dell'area,  con  cio'  sovvertendo   ogni   regola
attinente  alla  corretta  e  legittima   gestione   della   societa'
cooperativa e soprattutto agendo in dispregio dell'art.  2528,  terzo
comma, codice civile il quale prevede che la delibera di ammissione o
di esclusione deve definitivamente intervenire nell'arco di 60 giorni
dalla domanda e non ammette altre figure, quali quelle  di  aspiranti
soci, qualificate in forza di contrattazione preliminare; 
  Considerato che, nel  corso  della  propria  autonoma  istruttoria,
questa Direzione generale con nota n. 221735 del 3 novembre  2015  ha
inviato un quesito al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
- D.G. per la condizione abitativa (di seguito nominato MIT)  e  alla
Direzione generale regionale  infrastrutture,  ambiente  e  politiche
abitative della Regione Lazio per acquisire il loro parere in  ordine
alla legittimita' della figura dei  cosiddetti  «aspiranti  soci»  ai
quali vengono richiesti versamenti in  conto  deposito  infruttifero,
precisando  che  i  cosiddetti  «futuri  soci   o   aspiranti   soci»
risultavano gli unici ad aver partecipato alle spese di gestione; 
  Vista la nota del 13 novembre 2015 con la quale il MIT, premessa la
propria incompetenza in  quanto  la  cooperativa  Casa  Luminosa  non
rientra tra le cooperative edilizie a contributo pubblico di  propria
competenza, e rimettendo ogni  valutazione  all'Autorita'  erogatrice
del contributo pubblico, rappresenta che, di  norma,  le  cooperative
ammettono tanti soggetti quanti sono gli alloggi da assegnare  e  una
lista di aspiranti soci che restano in  attesa  per  le  ipotesi  dei
subentri previsti dalla legge nonche' dall'atto costitutivo  e  dallo
statuto della societa' (recessi, esclusioni,  morte)  ed  evidenziava
che occorresse verificare a che  titolo  fossero  stati  richiesti  i
versamenti agli aspiranti soci, tenendo conto delle norme  statutarie
e del regolamento societario; 
  Vista la nota dell'11 dicembre 2015,  inviata  a  questa  Direzione
generale per conoscenza, con la  quale  la  D.G.  per  la  condizione
abitativa e la D.G. regionale infrastrutture,  ambiente  e  politiche
abitative della Regione Lazio ha inviato  alla  societa'  cooperativa
Casa Luminosa la richiesta, in virtu'  dell'art.  3,  primo  comma  ,
lettera s-bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, di  fornire
il «proprio statuto sociale, l'elenco dei soci assegnatari  e  quello
degli aspiranti  soci  nonche'  chiarimenti  in  merito  al  presunto
versamento da parte dei suddetti aspiranti soci di una o  piu'  somme
in conto deposito infruttifero»; 
  Preso atto della nota della Regione Lazio n. 398988 del  28  luglio
2016 con la quale la medesima, rispondendo al  quesito  formulato  da
questa Direzione generale con  nota  ministeriale  n.  221735  del  3
novembre 2015 e facendo seguito alla propria  nota  dell'11  dicembre
2015, ha confermato quanto gia' comunicato dal  MIT  in  merito  alla
figura dell'aspirante socio  ovvero  che  le  «Cooperative  ammettono
tanti soggetti quanti sono gli alloggi da assegnare e  una  lista  di
aspiranti soci che restano in attesa  per  le  ipotesi  dei  subentri
previsti dalla legge nonche' dall'atto costitutivo  e  dallo  statuto
della societa'» ed ha dichiarato che, dall'esame della documentazione
prodotta  dalla  cooperativa  e  in  particolare  dall'elenco   degli
«aspiranti soci», da ultimo aggiornato con  delibera  del  23  luglio
2013, si rilevano dubbi  sulla  effettiva  conformita'  dello  stesso
rispetto ai termini disciplinati dall'art. 2528 del codice civile; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Consiglio di amministrazione della «Cooperativa Casa Luminosa  -
Societa' cooperativa edilizia a r.l.», con  sede  in  Roma  -  codice
fiscale 03550041002, costituita in data 18 gennaio 1989, e' revocato.