IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
della cui pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'AlFA  e'  stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del  28
gennaio 2015; 
  Visto il nuovo regolamento di organizzazione, del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
della cui pubblicazione sul sito  istituzionale  dell'AlFA  e'  stato
dato avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -
serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco,  datata
11 aprile 2016, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  22
aprile 2016, concernente l'inserimento,  nel  succitato  elenco,  del
medicinale dexrazoxano (Cardioxane) per il trattamento dello stravaso
di antraciclina negli adulti; 
  Visto che l'inserimento  del  medicinale  dexrazoxano  (Cardioxane)
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
per il trattamento dello stravaso di antraciclina, e'  potenzialmente
lesivo del diritto di commercializzazione in  esclusiva  concesso  al
farmaco  Savene  dalla  designazione  di  farmaco  orfano  che  copre
l'indicazione nello stravaso di antraciclina con il principio  attivo
dexrazoxano; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'annullamento  della  determinazione  dell'Agenzia  italiana   del
farmaco, datata 11 aprile 2016, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 94 del 22 aprile 2016, di inserimento del  medicinale  dexrazoxano
(Cardioxane) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23  dicembre  1996,
n. 648, per il  trattamento  dello  stravaso  di  antraciclina  negli
adulti.